Tra le pieghe legislative riguardanti i recenti provvedimenti di flessibilità in arrivo a partire dal prossimo maggio, si introducono alcune interessanti novità che toccano l'APE e indirettamente anche i lavoratori precoci. Si tratta di una nuova franchigia di garanzia finalizzata a sostenere i prepensionamenti di coloro che rientrano tra i profili associati ad attività gravose. Sulla questione avevamo già fatto un accenno nella scorsa settimana all'interno della nostra rubrica "Parola ai Comitati". Vediamo insieme come si è evoluta la situazione da allora e quali sono gli ultimi dettagli disponibili al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento.

APE e Quota 41 per lavoratori gravosi: come funzionerà la flessibilità in uscita

Partiamo riepilogando in cosa consiste la tutela prevista per chi ha svolto impieghi gravosi: il legislatore ha infatti previsto per questa categoria di lavoratori l'accesso all'APE sociale a partire dai 63 anni purché si abbiano maturato almeno 36 anni di versamenti. Resta possibile anche il pensionamento con 41 anni di contribuzione (la nota Quota 41) indipendentemente dall'età e senza penalizzazioni, purché si possano vantare contemporaneamente almeno 12 mesi di versamenti prima del compimento del 19mo anno di età. A questi requisiti, per chi ha svolto lavori gravosi, si aggiunge la necessità di aver svolto nei sei anni precedenti la domanda ed in via continuativa una delle attività incluse tra le undici categorie tutelate (si pensi a titolo di esempio agli operai dell'edilizia o ai conduttori di convogli ferroviari).

La nuova franchigia di un anno estende le possibilità di quiescenza anticipata

Al quadro appena descritto si aggiunge quanto previsto all'articolo 53 del DL n. 50 del 2017, nella parte in cui si evidenzia che "le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione".

Il medesimo principio viene applicato anche alle attività lavorative previste all'interno dell'allegato E. Nella pratica, la possibilità di conseguire i requisiti specifici viene diluita in sette anni anziché nei sei previsti inizialmente, garantendo così l'accesso anche a chi si è trovato in questo lasso di tempo ad affrontare periodi di inattività o interruzione per un arco di tempo massimo di 12 mensilità.

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