Torniamo ad aggiornare i lettori della nostra rubrica "Parola ai Comitati" con un'anteprima sull'iniziativa dell'On. Andrea Maestri in merito al trattamento fiscale dei pensionati ex dipendenti pubblici che ricevono il proprio assegno all'estero.

Pensioni all'estero ed ex dipendenti pubblici: il testo dell'OdG

Il punto di partenza dell'Ordine del Giorno a prima firma dell'On. Maestri e degli On. Civati, Brignone, Pastorino, Airaudo è l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che trattava le "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Il testo "all'articolo 21, ha previsto la soppressione degli enti Inpdap ed Enpals dal 10 gennaio 2012, attribuendo le relative funzioni all'Inps, che a partire da quella data, ha continuato a corrispondere il pagamento delle pensioni degli enti soppressi con le consuete modalità, anche tramite accredito su un conto corrente bancario estero, in caso di cambio di residenza in un altro Paese del pensionato". L'OdG sottolinea quindi che "l’Italia ha stipulato delle Convenzioni bilaterali con molti Paesi esteri, per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio dei rispettivi residenti. Per poter usufruire delle agevolazioni, il pensionato che risiede all’estero, deve richiedere all’Inps l’applicazione delle Convenzioni in vigore, così da ottenere la detassazione della pensione in Italia.

Purtroppo però, anche in materia di Pensioni, la legge non è uguale per tutti. Solo in pochissimi casi i pensionati Ex Inpdap possono avere la defiscalizzazione della pensione e versare i contributi laddove risiedono (ad esempio, in Tunisia, in Senegal, in Australia), nella maggior parte dei Paesi, gli ex dipendenti statali, parastatali, degli Enti Locali (Regioni, Provincie e Comuni), ex militari, finanzieri, vigili del fuoco, poliziotti, forestali, non possono chiederla in caso risiedano all’estero".

L'esempio del Portogallo e del "residente non abituale"

L'Ordine del Giorno prosegue citando "l'esempio di ciò che avviene in Portogallo, dove dal 2009 è stata definita la figura giuridica del “Residente non Abituale” che, in base a determinati criteri, permette di acquisire il diritto alla detassazione in Portogallo dei redditi pensionistici per 10 anni consecutivi e, in seguito anche di ottenerla in Italia, in base alla convenzione stipulata tra i due Paesi (Legge di ratifica 10.7.82/562), ma solo per i pensionati del settore privato; infatti, nell’accordo fra Portogallo e Italia - come anche in diversi altri casi - sono stati esclusi da questo beneficio gli ex dipendenti pubblici con previdenza ex Inpdap che, quindi, al contrario dei pensionati Inps del settore privato residenti all'estero che percepiscono la loro pensione al lordo, si ritrovano le loro pensioni al netto delle imposte, che l'Italia trattiene, assieme alle addizionali regionali e comunali, nonostante il pensionato non usufruisca più di nessuno dei servizi che motivano tali imposte; questo è sancito dal testo base dei trattati stipulati che, in molti casi, all'articolo 19 "Funzioni pubbliche", al comma 2 lettera b), stabilisce che le pensioni percepite degli ex-dipendenti Inpdap "sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità".

Il richiamo sulla discriminazione tra pensionati e la conseguente incostituzionalità

In conclusione, l'On Andrea Maestri si rivolge al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Ministro dell'economia e delle finanze per ribadire come "al di là del merito, tutto ciò è causa di una evidente discriminazione oltre ad essere anticostituzionale, perché, se per i pensionati Inps l'unico requisito per ottenere la pensione al lordo è la residenza, il pensionato ex Inpdap ottiene la defiscalizzazione italiana solo a seguito di acquisizione della cittadinanza straniera, che nella maggior parte dei Paesi si ottiene dopo 10 anni".

Si domanda quindi "se il Governo voglia riferire sulle originali motivazioni che hanno determinato le disparità di trattamento tra i pensionati residenti all'estero del settore privato e quelli del settore pubblico" e "se non ritenga opportuno risolvere la questione in tempi brevi, anche con interventi normativi, affinché siano interrotti e sanati interventi eseguiti finora dello Stato, evidentemente discriminatori e anticostituzionali".