Arriva una nuova circolare Inps in merito al tema del cumulo ed alla facoltà di far valere i periodi di contribuzione versati presso gli organismi internazionali dai cittadini dell'Unione Europea. Sulla base della nuova circolare Inps n. 71/2017, si riconosce ai soggetti interessati la "facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali”. Le gestioni previdenziali interessate sono rispettivamente il fondo pensioni lavoratori dipendenti, quello delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata e le gestioni sostitutive dell'AGO, nonché i regimi previdenziali degli enti privatizzati.

Il cumulo sarà possibile purché siano presenti specifici requisiti. Ad esempio, i contributi devono derivare da rapporti di lavoro dipendente, non devono essere stati oggetto di un rimborso e non devono sovrapporsi a versamenti effettuati nello stesso periodo in Italia. Contestualmente, nella richiesta di pensionamento non sarà possibile procedere a forme di cumulo parziale.

Le prestazioni conseguibili indicate all'interno della circolare

Nello stesso documento diffuso dall'Inps si sottolinea l'elenco delle prestazioni che sarà possibile conseguire, tra cui figurano quelle di vecchiaia, invalidità e ai superstiti.

L'istituto chiarisce altresì che "nelle ipotesi in cui l’assicurato sia in possesso di contribuzione in più gestioni previdenziali in Italia, i periodi maturati nell’organizzazione internazionale saranno presi in considerazione ai fini del conseguimento di un'unica prestazione pensionistica".

Come verrà effettuato il calcolo dell'assegno

Per quanto concerne il meccanismo utilizzato per definire quale sarà l'importo del futuro assegno, questo avverrà sulla base dei periodi maturati in Italia. Ne consegue che i versamenti effettuati all'estero non andranno ad impattare sul trattamento erogato nel Bel Paese, che seguirà il principio previsto dalla gestione erogante.

L'interessato potrà provvedere ad effettuare la domanda di cumulo non appena acquisiti i criteri previsti, inoltrandola presso l'ultima gestione alla quale risulta iscritto o dove figura l'ultimo versamento contributivo. Per tutte le altre informazioni tecniche o di approfondimento rimandiamo alla circolare pubblicata dall'Inps indicata nella parte iniziale dell'articolo.

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