Grazie al nuovo decreto relativo al sistema di formazione e reclutamento dei docenti, il ministero ha stabilito che, per diventare insegnanti nelle scuole secondarie sia di I che di II grado, occorrerà superare un concorso per accedere alla frequentazione di un percorso triennale di formazione e tirocinio (FIT). Tale percorso al suo interno prevede delle prove intermedie e, alla fine, una prova definitiva che, se superata dal docente, permetterà di prendere servizio di ruolo nel mondo della Scuola.

Inoltre, il decreto abolisce in via definitiva il famoso anno di prova che era stato stabilito dalla legge n.

107/2015 e dal decreto legislativo n. 297/1994. Adesso, infatti, l'anno di prova coincide con il terzo anno del percorso FIT, anno che non è ripetibile ma, se sarà valutato positivamente, consentirà al docente di accedere definitivamente al ruolo, assolvendo agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legge del 16 aprile 1994 n.297, relativo appunto al periodo di prova. Vediamo più approfonditamente cosa prevede tale articolo e quali sono gli obblighi assolti dalla nuova riforma.

Il suddetto articolo stabilisce che la prova ha la durata di un anno scolastico, per cui il servizio prestato non deve essere inferiore a 180 giorni, valido anche se è stato prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

In più, il periodo di prova deve essere svolto sulla cattedra, ma anche sul posto o nell'ufficio per il quale è stata conseguita la nomina. Sono dunque questi gli obblighi che vengono assolti dall'entrata in vigore della nuova riforma.

Resta però il vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 107/2015, che è relativo al numero dei giorni di servizio (che è fissato a 180) e alla effettiva attività didattica (120 giorni), a cui è subordinato il superamento dell'anno di prova.

Al termine del terzo ed ultimo anno del percorso FIT, il docente, se sarà valutato positivamente, assolverà agli obblighi relativi all'anno di prova e formazione solo se in precedenza abbia svolto i 180 giorni di servizio richiesti, tra i quali vi sono 120 giorni di attività didattica. La conclusione che si ricava è che davvero l'anno di prova non esiste più grazie al nuovo sistema di formazione e reclutamento docenti.

La prova finale del terzo anno del percorso FIT, che sarà somministrata al docente, sarà oggetto di un apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, volto a disciplinare i seguenti punti: le procedure e i criteri di verifica e degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finali, l'osservazione sul campo e, per concludere, il bilancio delle competenze professionali. Gli insegnanti delle GaE e delle GM 2016 dovranno invece rispettare le disposizioni della legge n.107/2015 e 297/94.