Il prossimo 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica Italiana. Una giornata speciale, in cui si ricorda il travagliato Referendum Istituzionale del 1946. Tuttavia, se osserviamo il calendario di quest'anno, possiamo notare facilmente come il giorno evidenziato in rosso sia un venerdì. E, come si suol dire, clima permettendo, potrebbe scattare un bel weekend in qualche località turistica. Dunque per qualche lavoratore potrebbe essere l'occasione giusta per allungare in maniera "calcolata" una superficiale assenza per malattia. Attenzione però, perché già da qualche tempo sono in vigore alcune leggi che consentono al datore di lavoro di poter licenziare il dipendente "pizzicato" più volte ad effettuare manovre di questo tipo.
Licenziamento per giusta causa
Questo tipo di risoluzione del contratto di lavoro potrebbe essere disposto dall'azienda nei casi in cui il grave comportamento disciplinare del dipendente non permetta la prosecuzione del rapporto stesso. Tuttavia la giurisprudenza per "grave comportamento" intende anche il venir meno della fiducia deposta nel collaboratore.
Le nozioni base della giusta causa sono contenute nell'articolo 2119 del Codice Civile, e nell'articolo 1 della Legge 92 del 2012, che ha aggiornato la vecchia L 604/1966. Quest'ultima riguarda il cosiddetto licenziamento individuale, per il quale si rende necessario un periodo di preavviso in base alla tipologia del contratto di lavoro. In mancanza di tale preavviso, il datore di lavoro sarà costretto a retribuire tale periodo.
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Questo licenziamento può avvenire qualora il prestatore di lavoro incorra in gravi inadempienze al contratto di riferimento. A tal proposito, oltre all'esempio sopra esposto che riguarda la giornata festiva del 2 giugno, il dipendente che con una certa costanza "aggancia" di proposito anche pochi giorni di malattia a quelli di riposo, potrebbe rischiare il posto di lavoro.
La situazione peggiora ulteriormente invece, se per svariati giorni dell'anno ci si assenta senza dare alcun preavviso.
A tale proposito, le normative vigenti, pur non prevedendo l'allontanamento immediato del collaboratore, riconoscono al datore di lavoro tale facoltà, anche se il primo non ha superato il periodo di conforto, ovvero quell'arco temporale in cui il dipendente ha il diritto di conservare il posto di lavoro nonostante risulti assente per malattia.
Infine, la sentenza della Corte di Cassazione numero 3876 del 2006 ha introdotto il licenziamento per scarso rendimento. Qualora questo comportamento venisse provato, risulterebbe come una grave violazione della diligente collaborazione da parte del lavoratore.