Si apre un'altra settimana di attesa per la flessibilità previdenziale: ad essere al centro dell'attenzione dei lavoratori non ci sono solo i decreti attuativi, ormai in slittamento di settimana in settimana dall'inizio di maggio. Nei prossimi giorni si terrà infatti un importante passaggio presso la Commissione bilancio della Camera, già accennato all'interno dei nostri precedenti articoli e riguardante l'estensione del perimetro di accesso dell'ape sociale e alla Quota 41 per i lavoratori precoci. Vediamo insieme il testo degli emendamenti in discussione nel nostro nuovo articolo di approfondimento.

Pensioni flessibili: riduzione da 36 a 30 anni di contribuzione

Partiamo dalla proposta emendativa 53.6 in V Commissione riferita al C. 4444. Il testo prevede di modificare il Decreto Legge all'articolo 53 della Manovra Bis, modificando l'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono da aggiungere le seguenti: «fatte salve le professioni di cui alle lettere A e B, dell'Allegato C, per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni». Il riferimento va agli Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici (A) ed ai Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni (B).

Nella pratica, per questi soggetti si richiede un taglio di sei anni per poter usufruire dell'APE sociale, che nella formulazione attuale richiede 36 anni di versamenti.

Pensioni anticipate: le modifiche al vaglio per i lavoratori precoci e gli agricoli

Per quanto concerne invece i lavoratori precoci, si dovrà discutere della possibilità di accedere alla nuova Quota 41 anche nel caso in cui la disoccupazione non ha permesso la fruizione degli ammortizzatori sociali (visto che non risultavano in essere i requisiti di legge).

Discorso simile per i lavoratori agricoli che si trovino in uno stato di disoccupazione da almeno un trimestre. In questo caso, la proposta emendativa recita che all'articolo 1, comma 199, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nel caso in cui non abbiano diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti o si tratti di operai agricoli, purché si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015».

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