Il tema della parità uomo-donna torna a farsi sentire, stavolta in ambito giudiziario e, nello specifico, nel settore della professione forense. A dispetto di quanto si possa pensare, proprio la categoria che dovrebbe essere garante del diritto (anche delle donne) era ancora priva di una tutela essenziale per le donne avvocato. Sembrerebbe giunto finalmente il momento di attribuire anche a queste professioniste un diritto insito nella natura della donna, ovvero la possibilità di chiedere il rinvio di un giudizio per legittimo impedimento, quando la donna avvocato è impossibilitata a presenziare a causa dello stato di Gravidanza/maternità.
Vediamo i dettagli.
La tutela attuale
Ad oggi, non esiste ancora nessuna norma che tuteli lo stato di maternità o di gravidanza delle avvocatesse. Pertanto oggi, una donna avvocato che si trovi in stato di gravidanza non ha alcuna possibilità di chiedere il rinvio della causa nei due mesi antecedenti il parto, né tre mesi dopo la nascita di un figlio.
Per le professioniste dell'attività forense, esiste solamente la possibilità di usufruire del cd. "congedo di maternità", ovvero di 5 mesi durante i quali si ha diritto alla retribuzione. Tale retribuzione sarà corrisposta in un'unica soluzione, ed è pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale netto prodotto nel secondo anno antecedente: in ogni caso, non sarà inferiore a 4.958 euro lordi.
L’assenza di norme a garanzia delle avvocatesse, costituirebbe una "lesione del diritto di difesa", come hanno espressamente indicato i relatori della proposta di legge. Gli stessi hanno sottolineato anche l’inadeguatezza dei protocolli di intesa che, negli ultimi anni, sono stati adottati da alcuni COA, poiché essi non hanno alcuna portata vincolante e, pertanto, il giudice è libero di non applicarli.
Si rende quindi necessario adottare una norma valida in ambito nazionale per tutti, in modo da equiparare i diritti dei lavoratori dipendenti e quelli dei liberi professionisti in tale ambito.
Il nuovo disegno di legge
Il nuovo disegno di legge mira a tutelare le donne avvocato in procinto di diventare mamme, e quelle che lo sono appena diventate.
La nuova norma punta ad integrare l’art. 420-ter c.p.p., che detta appunto la disciplina del legittimo impedimento. Lo scopo è quello di consentire all’avvocata in gravidanza di ottenere il rinvio della causa. In altre parole, si vuole estendere alle avvocatesse in stato di gravidanza (o in maternità) quanto già previsto e garantito per le lavoratrici dipendenti dall'art. 420-ter del codice di procedura penale. Secondo quanto scritto testualmente nel disegno di legge, le donne avvocato hanno "diritto ad una maternità serena, alla tutela del nascituro, pari opportunità nello svolgimento dell'attività professionale e il diritto di difesa fondato, com'è noto, principalmente su una scelta elettiva del difensore".
La nuova norma consentirà alle avvocatesse di chiedere il rinvio della causa nei due mesi che precedono il parto e nei tre mesi successivi. Ovviamente, sarà necessario che lo stato della gravidanza sia attestato da una certificazione medica da depositare entro tre giorni dalla richiesta in udienza (presentata da persona delegata), oppure depositata in cancelleria via p.e.c. Il giudice dovrà provvedere a fissare la nuova udienza non oltre il trentesimo giorno da quando sarà cessato l'impedimento.
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