Abbiamo già parlato del cd. equo compenso, oggi invece analizziamo il nuovo ddl concorrenza (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che, dopo un iter abbastanza lungo, lo scorso 3 Maggio è stato approvato (con modifiche) anche da parte del Senato. Il disegno fu approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20.02.2015 e poi alla Camera ad ottobre dello stesso anno. Il testo è stato sottoposto alla fiducia e giunge alla Camera per il placet definitivo. In questa nuova legge si prevedono tante novità per gli avvocati, a cominciare dalla obbligatorietà del preventivo scritto, l’indicazione della specializzazione, fino alla possibilità per i professionisti di scegliere la forma associativa più congeniale: società di persone, società di capitali o società cooperative.

Vediamo di seguito le novità in dettaglio.

Obbligatorietà del preventivo scritto ed indicazione dei titoli

Il cliente al momento del conferimento dell’incarico ha diritto di sapere quale sarà l’ammontare degli onorari dovuti all’avvocato. Trattasi del cd. preventivo. Ciò vale per tutti i liberi professionisti. La legge, attraverso la modifica all’art. 13 della legge n. 247/12, mira ad una maggiore trasparenza nel rapporto cliente-professionista. Gli avvocati (e gli altri professionisti iscritti ai relativi ordini) avranno l’obbligo di notiziare il cliente per iscritto (o in forma digitale) circa le somme che dovrà corrispondere per l’eventuale incarico da conferire, anche in assenza di espressa richiesta del cliente.

Il preventivo dovrà essere dettagliato e menzionare in singole voci le spese, gli oneri ed i compensi. Dovrà essere indicato anche il grado di complessità dell’incarico e tutti gli oneri eventualmente connessi e prevedibili per l’intero incarico. Operazione certamente non semplice in considerazione dei risvolti spesso imprevedibili connessi alla tipologia di contenzioso e soprattutto ai mutevoli orientamenti giurisprudenziali.

L’avvocato (e ciascun professionista iscritto all’ordine o al relativo collegio) dovrà indicare e quindi palesare i titoli e le specializzazioni qualora ne sia in possesso.

Associazioni, soci di capitale e associazioni

Viene cancellato il divieto per gli avvocati di appartenere a più di una sola associazione professionale.

E’ stato infatti modificata la norma presente nella legge 247/12 che prevedeva tale divieto.

Nelle società tra avvocati saranno ammessi i cd. soci di capitale ovvero di quei soci non iscritti all’albo avvocati. Vi è però un limite costituito dai 2/3 del capitale (e del diritto di voto) che dovrà essere di competenza degli avvocati iscritti all’albo. Il mancato rispetto di tale condizione farà sciogliere la società. L’incarico professionale sarà svolto dal socio professionista avente i requisiti richiesti per il tipo di attività richiesta. I soci potranno essere anche amministratori della società, però l’organo di gestione dovrà essere composto in maggioranza dai soci avvocati. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, economia e lavoro premi il tasto Segui accanto al nome dell’autore dell’articolo.