Dal 1° gennaio 2019 un nuovo inasprimento dei requisiti di accesso alle Pensioni è già certo. Alle prestazioni previdenziali si applicherà il nuovo adeguamento all’aspettativa di vita come stabilito dal decreto del 5 dicembre scorso. Allo stesso tempo viene ufficializzato il cambio del meccanismo con cui la speranza di vita sortirà i medesimi effetti negli anni futuri. L’Inps con la circolare n° 62 di ieri 4 aprile ha recepito quanto stabilito dai legislatori e spiegato nel dettaglio cosa accadrà e che requisiti saranno necessari non solo per le due misure previdenziali classiche, cioè pensione anticipata e pensione di vecchiaia, ma anche per la pensione anticipata con le quote o quelle in regime di totalizzazione.

Requisiti in salita

Nel 2018 la pensione di vecchiaia è diventata identica, come requisiti, sia per gli uomini che per le donne. Per tutti servono 20 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età. Nel 2019 come previsto dal decreto pubblicato i Gazzetta a fine 2017, per tutti si sale a 67 anni di età. Un inasprimento figlio dell’aspettativa di vita che produrrà lo scatto di 5 mesi anche per le pensioni che una volta erano chiamate di anzianità. Per questa prestazione però anche nel 2019 resterà in vigore la differenza tra donne e uomini perché per le lavoratrici la soglia di contributi utili alla misura senza limiti di età passerà dagli attuali 41 anni e 10 mesi ai 42 e 3 mesi. Per gli uomini invece si sale da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi.

Solo per coloro che rientrano come attività lavorativa tra le 15 definite gravose questi inasprimenti vengono congelati ed i requisiti di accesso anche nel 2019 resteranno i medesimi previsti quest’anno.

Altre misure colpite dagli inasprimenti

Nella circolare l’Inps precisa che per gli anni successivi al 2019 l’adeguamento delle pensioni all’aspettativa di vita cambierà metodo di applicazione.

Per dal 2020 al 2022 si terrà conto della differenza di vita media degli italiani registrata nel biennio 2017-2018 rispetto all’anno precedente, cioè il 2016. Per gli anni successivi e cioè a decorrere dal 2023 si andrà avanti per differenze di media di vita da biennio precedente a quello successivo. Resta il fatto che per il 2019 l’aspettativa di vita segnerà l’ormai certo inasprimento anche per tante altre prestazioni previdenziali, compresa la quota 41 per i precoci, per i quali sarà necessario raggiungere i 41 anni e 5 mesi di contributi versati.

L’Inps ricorda anche che per i soggetti ai quali si continuano ad applicare le disposizioni in materia di pensione con il sistema delle quote si applicherà il previsto inasprimento dello 0,4%.

In pratica restano medesimi i requisiti anagrafici e contributivi dei 62 anni di età minima e dei 35 di contributi, ma la si sale a quota 98 per i lavoratori dipendenti e 99 per gli autonomi. L’inasprimento di 5 mesi del 2019 trova applicazione anche per le forme di pensione particolari destinate a lavoratori del comparto difesa e sicurezza della Pubblica Amministrazione, quindi carabinieri, esercito, vigili del fuoco e così via. Infine per coloro che rientrano nel campo di applicazione delle pensioni in regime di totalizzazione previste dal decreto 42 del 2006 fino a fine 2020 la pensione di vecchiaia si centrerà a 66 anni di età mentre la anticipata con 41 anni di contributi ma con la conferma delle finestre mobili che ne posticipano le decorrenze di 12 mesi.