Intorno alle due misure previdenziali più importanti emanate negli ultimi anni, cioè quota 41 per i precoci ed Ape sociale le perplessità e i dubbi sono sempre tanti. A maggior ragione guardando alle cifre dell’Inps che segnalano come la stragrande maggioranza delle domande per queste due prestazioni vengono respinte. Problemi di interpretazione delle norme relative alle due misure che spingono molti soggetti a presentare istanza senza capire che probabilmente non ne hanno diritto. Il fatto che poi le Pensioni sembrano allontanarsi sempre di più a partire dai 5 mesi di aumento per l’aspettativa di vita nel 2019 spingono gli italiani a cercare quanto prima una via di uscita per anticipare la pensione.

Numerosi quesiti vengono girati all’Inps con richieste di chiarimenti sulle due prestazioni e questo ha portato l’Istituto ad uscire con un messaggio ufficiale.

Nuovo messaggio Inps

Con il messaggio 1481 di ieri 4 aprile l’Inps fornisce importanti chiarimenti in merito a quelle che l’Istituto definisce condizioni di accesso all’Ape sociale ed a quota 41. Per i cosiddetti lavori gravosi e per le ormai note 15 categorie di attività a cui il Governo ha concesso il beneficio delle pensioni anticipate con le due misure, l’Inps spiega come centrare il requisito dell’attività logorante utile agli anticipi. I richiedenti devono dimostrare di aver svolto in 7 degli ultimi 10 anni di lavoro o i 6 degli ultimi 7 tali attività.

Gli anni di osservazione sono quelli precedenti la data in cui si perfezionano i due requisiti fissi necessari, quello anagrafico e quello contributivo per l’Ape sociale e quello esclusivamente contributivo per la quota 41.

In alternativa i 10 o i 7 anni su cui verificare il reale svolgimento della mansione gravosa si calcolano antecedentemente la data di presentazione della domanda per i lavoratori ancora in attività o a partire dall’ultimo versamento di contributi per chi non è più occupato.

Altro importante chiarimento è che l’eventuale versamento di contributi non da attività gravosa che venisse accreditato in data successiva a quella di accesso ad una delle due misure potrebbe comportare la reiezione della domanda e la perdita del diritto agli anticipi. Va sottolineato inoltre che valgono anche i contributi figurativi come le maternità o le malattie purché versati in costanza di rapporto di lavoro gravoso.

Altri casi particolari

La particolarità del lavoro in agricoltura che è uno di quelli appena inseriti nell’ordinamento come gravoso, ha spinto l’Inps a chiarire che la condizione di accesso è parzialmente ridotta. Considerando il carattere della stagionalità del lavoro in agricoltura o in zootecnia l’Inps chiarisce come in questo settore lavorativo siano necessari 1.092 contributi giornalieri per centrare i 7 anni di lavoro negli ultimi 10 oppure 936 per i 6 su 7. Bastano perciò 156 giornate di contributi per anno. Per un’altra categoria di lavoratori del perimetro di applicazione delle due misure, cioè gli invalidi viene confermato il non riconoscimento degli anticipi a soggetti che alla data di decorrenza delle prestazioni o di presentazione delle istanze, non presentino più il requisito dell’invalidità al 74% minimo richiesta. Lo stesso vale per l’esistenza in vita del richiedente.