Per molti non si tratta di una vera e propria riforma delle Pensioni, ma ciò che ha prodotto il governo giallo-verde in materia previdenziale sono novità molto attese e importanti per i lavoratori. L’Inps ieri 16 aprile ha presentato sul suo portale ufficiale “inps.it”, un messaggio ufficiale con cui offre chiarimenti molto importanti su alcune misure previdenziali oggi vigenti. Chiarimenti necessari proprio perché la legge di Bilancio ha varato diverse novità per il sistema previdenziale nostrano. Il messaggio di cui parliamo è il n° 1551 del 16 aprile 2019.

Non si può lavorare durante la finestra di attesa per la pensione

La quota 100 è senza dubbio la misura previdenziale più importante del governo e forse la più importante degli ultimi anni. La misura consente di accedere alla quiescenza con 62 anni di età e con 38 anni di contributi versati. SI tratta delle soglie minime di accesso alla nuova misura. Dei 38 anni di contribuzione versata 35 devono essere contributi effettivi, cioè non figurativi. Questo vale per quota 100 ma anche per la pensione anticipata ai precoci con quota 41 piuttosto che alla pensione anticipata ordinaria al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contribuzione (per le donne 41 anni e 10 mesi). La misura inoltre prevede finestre mobili di attesa tra la data di maturazione del requisito alla pensione e la data di decorrenza della stessa.

Attesa di tre mesi se il richiedente la pensione proviene dal settore lavorativo privato, sia da dipendente che da autonomo. L’attesa è di 6 mesi nel pubblico impiego. Il perfezionamento dei requisiti per tutte le misure previdenziali che lo prevedono, necessitano della cessazione del rapporto del lavoro. Questo vale per la quota 100 così come per la pensione anticipata o l’Ape sociale.

Per quest’ultima misura, se il richiedente è disoccupato, occorre attendere 3 mesi dalla data in cui si è incassato l’ultimo mese di indennità Naspi spettante.

Altre informazioni dall’Istituto

Lavoratori delle Forze armate e delle Forze dell’ordine tutte (anche vigili del fuoco e polizia penitenziaria), non possono sfruttare la quota 100.

Diverso il caso di ex militari che hanno svolto l’ultimo periodo della loro carriera lavorativa non rivestendo il ruolo di poliziotti, carabinieri e così via. In questo caso l’accesso alla quota 100 è ammissibile e per raggiungere le soglie si possono utilizzare anche i periodi di lavoro antecedenti durante il servizio e lo status di militare. L’Inps con ferma l’incompatibilità i n termini di fruizione dell’Ape sociale con altre pensioni dirette erogate dall’Inps. Essendo la quota 100 una pensione diretta, coloro che raggiungono i requisiti per questa misura (o per le altre pensioni ordinarie Inps), possono presentare domanda ma dalla data di decorrenza della nuova pensione non riceveranno più l’indennità prevista dall’Ape sociale.

Stessa incompatibilità con l’Ape volontario, quello che l’Inps nel messaggio chiama Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica. Infine, anche per quota 100 e per raggiungere i 38 anni di contributi minimi necessari trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti di maggiorazione dell’anzianità contributiva.