Si fa un gran parlare di taglio delle Pensioni d’oro perché da giugno sortirà effetto quanto previsto con la legge di Bilancio dal governo Conte. La legge 145/2018 infatti ha stabilito un contributo di solidarietà da gennaio 2019 a dicembre 2023 su tutte le pensioni che, comprese le tredicesime, siano di importo lordo superiore a 100.000 euro annui. Con una recentissima circolare (la n° 62 del 7 maggio 2019), l’Inps ha confermato il contributo di solidarietà che verrà prelevato sulle pensioni da giugno, con arretrati dovuti dai pensionati con decorrenza gennaio.
Si tratta degli ormai famosi tagli sulle pensioni d’oro, vero must del Movimento 5 Stelle, provvedimento inserito nel contratto di governo con la Lega e messo in atto con l’ultima legge di Stabilità. Sul contributo dovuto, a scaglioni progressivi e parametrato all’importo della pensione che si va a colpire, si sa tutto o quasi. Un contributo di solidarietà a termine e non un taglio lineare perché questa è la soluzione che la Corte Costituzionale gradisce di più. Il taglio poi verrà applicato solo sulla parte che eccede i 100.000 euro. Una cosa però che fuoriesce sia dalla normativa che accompagna la misura nella manovra finanziaria che nella circolare esplicativa dell’Inps è che sono previste alcune eccezioni a questi tagli.
Infatti, ci saranno pensionati che pur percependo uno o più trattamenti previdenziali che superano complessivamente la soglia dei 100.000 euro, non subiranno tagli di assegno.
Quali trattamenti si considerano per la soglia di 100.000 euro
Per determinare il valore complessivo delle pensioni oggetto del taglio, come spiega un eloquente articolo del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, vengono presi in considerazione tutti i trattamenti pensionistici diretti percepiti dallo stesso beneficiario.
Pertanto si considerano le pensioni di vecchiaia, quelle di anzianità o anticipate e quelle supplementari, purché a carico delle gestioni Inps. Non rientrano nel computo dei 100.000 euro le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Escluse dal calcolo anche le pensioni indirette, quelle di reversibilità e gli assegni a familiari di vittime di attacchi terroristici o le cosiddette vittime del dovere.
Pensioni contributive e da cumulo
L’Inps, nella sua circolare, ha confermato anche che le pensioni oggetto del taglio saranno quelle che contengono almeno un,-a parte di trattamento calcolato con il sistema retributivo. In pratica, le pensioni che sono state liquidate dall’Inps interamente con il sistema contributivo (per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 per esempio), non subiranno alcun taglio dal contributo di solidarietà per i prossimi 5 anni. Esclusi dai tagli, quindi anche i trattamenti liquidati in regime di totalizzazione, le pensioni o le quote di pensione a carico della gestione separata e le pensioni liquidate in regime di cumulo. Qualsiasi trattamento liquidato in cumulo quindi, come riporta il Sole 24 Ore, verrebbe escluso dal contributo di solidarietà anche di fronte ad una liquidazione della pensione interamente con il sistema retributivo.