Dal momento che il lavoratore va a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, in largo anticipo rispetto all’età o all’eventuale raggiungimento del limite di servizio, cioè ai requisiti di accesso alle normai pensioni, il differimento di 24 mesi e 90 giorni per il trattamento di fine servizio è assolutamente lecito. Questa la sentenza della Consulta depositata il 25 giugno con il quale i giudici costituzionalisti risolvono la questione di incostituzionalità di questo aspetto legato alla liquidazione dei dipendenti pubblici. Scegliere di cessare il proprio servizio a volte addirittura prima di aver maturato il diritto alla pensione da diritto allo Stato di posticipare di oltre 2 anni la buonuscita per i lavoratori del pubblico impiego oltre che naturalmente, di erogarlo a rate.

La sentenza

La sentenza 159/2019, emessa il 17 aprile scorso è stata depositata il 25 giugno con tutte le motivazioni che la accompagnano. La sentenza riguarda la legittimità del differimento del pagamento del Tfs o del Tfr ai lavoratori statali che nel caso di dimissioni volontarie è erogato dopo 24 mesi. Un meccanismo piuttosto restrittivo che come largamente ipotizzabile, la Corte Costituzionale ha dichiarato in linea con le norme e non contrario ai principi della nostra Costituzione. Per i lavoratori dello Stato che non hanno ancora raggiunto i limiti di età o di permanenza in servizio come prevedono i vari ordinamenti, percepiranno la loro liquidazione accantonata, in 3 rate annuali ma solo decorsi 24 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

L’attuale sistema quindi viene confermato in toto, anche per gli importi delle rate. Infatti se con diritto alla pensione maturato entro il 31 dicembre 2013, la prima rata era fino a 90mila euro lordi, la seconda da 90mila a 150mila e la terza per la restante parte di Tfs, con diritto alla pensione maturato dopo il 2013, la prima e la seconda rata sono da massimo 50mila euro lordi cadauna.

Le motivazioni

Lasciare il lavoro in anticipo e per propria scelta quindi giustifica l’attuale assetto normativo che prevede questo sfavorevole trattamento per alcuni lavoratori. I giudici hanno precisato che solo il raggiungimento di una determinata età o del previsto limite massimo di permanenza in servizio, giustifica una erogazione più celere delle indennità perché solo in queste circostanze i bisogni di questi ex lavoratori possono essere considerati più pressanti.

In parole povere, la cessazione volontaria ed in qualche modo anticipata dal servizio si vede confermare il limite dei 24 mesi e lo stesso accade per uscite dal lavoro per morte, invalidità, limite di età, scadenza contratto e raggiunta massima anzianità di servizio che restano disciplinati in maniera più favorevole. Pertanto, in caso di cessazione per decesso o inabilità, il lavoratore o i suoi eredi in caso di decesso hanno diritto alla liquidazione secondo la formula 15 giorni + 90 giorni. Per tutti gli altri casi, cioè per la cessazione d’ufficio per raggiunto limite di età, quella per raggiunta massima anzianità di servizio, quella derivante da scadenza di un contratto a termine, il Tfs è liquidato secondo la formula 12 mesi + 90 giorni.