Il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca deve provvedere a risarcire un docente per tutti gli stipendi perduti per un errore in fase di convocazione. È questo l'esito di una sentenza del Giudice del Lavoro di Reggio Calabria a cui un docente tramite il suo legale si era rivolto dopo che il ricorso al dirigente scolastico non aveva sortito effetto. Se dal punto di vista economico la sentenza non fa perdere nulla al malcapitato insegnante, non è la stessa cosa per il diritto al punteggio che non viene recuperato dal docente.

Errore nell'indirizzo Pec

Tutto nasce da un grossolano errore di un dirigente scolastico di un Istituto Tecnico Superiore della Provincia di Reggio Calabria che nel convocare un insegnante a cui è stata assegnata supplenza, sbaglia indirizzo di posta elettronica certificata. Anziché spedirla all'indirizzo di posta elettronica certificata, che insieme al numero di telefono era il recapito fornito dall'aspirante docente in sede di presentazione della domanda e di compilazione del relativo modello B, ha inoltrato la convocazione inoltrata all'indirizzo email con il quale lo stesso aveva provveduto a registrarsi sul sito di Istanze Online. Un semplice errore che adesso costerà caro al Miur condannato dal giudice a risarcire il docente.

Oltre 16.000 euro di risarcimento

L'errore è stato commesso da un dirigente scolastico che ha mandato la convocazione all'indirizzo sbagliato. Il giudice però non ha ritenuto di condannare il dirigente scolastico al risarcimento del danno cagionato all'insegnante. La legge infatti è chiara in questo caso perché chi viene ritenuto responsabile è sempre il datore di lavoro.

Nel comparto Scuola il datore di lavoro è accentrato, cioè nonostante esistano istituti scolastici e direzioni territoriali, chi rappresenta il datore di lavoro è il Ministero. Oltretutto, le modalità di chiamata dei supplenti è prevista dalla legge con le modalità che prevedono l'utilizzo dei recapiti che gli aspiranti inseriscono sul modello B.

Errore quindi confermato in sede giudiziaria e datore di lavoro condannato a pagare tutte le mensilità di stipendio che il docente ha perduto, comprese le quote di Tfr e tredicesima. Essendo annuale la supplenza oggetto del marchiano e palese errore, il giudice ha condannato il Miur a risarcire il docente con 16.296,26 euro comprensivi di tutte le voci stipendiali prima citate. Il ricorso dell'insegnante verteva anche sulla richiesta di riconoscimento del punteggio che avrebbe ottenuto espletando la supplenza assegnatagli. In questo caso però il giudice ha deciso che il punteggio non può essere assegnato perché si tratta di una assegnazione collegata al servizio effettivamente svolto e che il docente, pur senza sua colpa, non ha mai effettivamente espletato.