Con la conversione in legge del decreto numero 4 del 2019 sono state introdotte numerose novità in materia di reddito e Pensioni di cittadinanza. L'Inps il 5 luglio scorso con la circolare 100 del 2019 ha provveduto a spiegare nel dettaglio le novità introdotte durante la conversione del decreto nella legge numero 26 del 2019.

Nuovi requisiti a chi si rivolgono?

Mentre già si discute nelle stanze dell'esecutivo su nuovi parametri Isee atti a consentire ad ancora più famiglie di poter richiedere e beneficiare del sussidio, con considerevole ritardo rispetto alla conversione in legge del decreto, l'Inps esce fuori con l'attesa circolare chiarificatrice.

Dal punto di vista dei requisiti cambiano quelli relativi a tre specifiche categorie di potenziali richiedenti. Si tratta di cittadini extracomunitari, famiglie di ex coniugi e persone con condanne giudiziarie.

Extracomunitari

Le domande di reddito di cittadinanza pervenute da cittadini extracomunitari allo stato attuale delle cose sono tutte sospese dal punto di vista dell'istruttoria da parte dell'Inps. Questo proprio per via delle novità introdotte dalla conversione in legge del decreto, novità che necessitano di un decreto attuativo interministeriale per entrare in funzione. Di che novità si tratta? Per gli extracomunitari, per poter percepire il sussidio, occorre che si facciano rilasciare opportuna attestazione dei redditi e della composizione del nucleo familiare dal loro Paese di provenienza.

Documentazione che deve essere tradotta in lingua italiana e vidimata dal proprio consolato presente in Italia.

Operazione non certo semplice e probabilmente anche costosa questa necessaria per ottenere la documentazione. Questo adempimento non verrà richiesto ai cittadini extracomunitari che hanno lo status di rifugiato politico, quelli che provengono da Paesi che magari hanno stipulato convenzione con l'Italia o convenzioni internazionali che prevedano vie differenti o per chi dimostri di essere nella impossibilità oggettiva di recuperare quanto la legge prevede dalla sua Nazione di appartenenza.

Separati e divorziati

Per poter ottenere il reddito di cittadinanza è necessario come si sa avere un Isee in corso di validità sotto i 9.300 euro. Nel caso di famiglie con situazioni riconducibili a separazioni e divorzi, la circolare dell'Inps conferma che non è sufficiente essere effettivamente ed a tutti gli effetti di legge, separati o divorziati per poter ottenere la costituzione di due nuclei familiari separati.

Per poter ottenere due nuclei familiari distinti, magari per poter ottenere un Isee senza dover necessariamente inserire l'ex coniuge con i suoi redditi e patrimoni nella Dsu propedeutica dell'Isee, occorre avere anche due residenze separate. Per i divorzi o le separazioni intervenute successivamente al primo settembre del 2018, per validare la differente residenza dei due ex coniugi occorre un preventivo controllo della Polizia Locale del comune di residenza di entrambi con tanto di rilascio di verbale. Tra l'altro sempre in materia di nuclei familiari con divorzi o separazioni, nei quali uno dei due coniugi intende richiedere il reddito di cittadinanza, occorre specificare che se ci sono figli minorenni, nell'Isee andranno indicati anche i redditi del coniuge non convivente con chi richiede il sussidio.

Persone con condanne penali esclusi dal reddito di cittadinanza

Infine molto importante il chiarimento relativo a richiedenti o familiari di un richiedente che ha condanne penali nei 10 anni precedenti la data di presentazione della domanda per il sussidio, per reati ai sensi degli articoli 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis e ter, 422 e 640 bis. Esclusi dalla possibilità di richiedere il benefit questi soggetti e coloro che sono stati condannati a misure cautelari personali. Naturalmente per nuclei familiari in cui è presente un soggetto con queste problematiche, la possibilità per gli altri componenti il nucleo familiare non viene cancellata. Infatti sarà possibile presentare domanda da un altro soggetto, ma nel meccanismo della scala di equivalenza il soggetto con condanne penali non verrà preso in considerazione.

Un'altra modifica molto importante è l'apertura del benefit anche a famiglie dove sono presenti soggetti che hanno perduto il loro lavoro per scelta propria, tramite dimissioni volontarie entro 12 mesi dalla richiesta. Come per le persone condannate, anche per chi ha rassegnato le dimissioni dal proprio posto di lavoro, il nucleo familiare potrà comunque rientrare nel reddito di cittadinanza, ma per il computo della scala di equivalenza il soggetto dimissionario non verrà considerato. Un altro tassello messo a posto dalla conversione del decreto è quello relativo agli immobili posseduti. La soglia resta sempre ferma a 30.000 euro escludendo dal calcolo la casa di abitazione del proprio nucleo familiare.

Ciò che cambia rispetto al decreto è che non si tiene conto solo degli immobili in territorio italiano, ma anche quelli detenuti all'estero da qualsiasi componente il nucleo familiare.

Per il capitolo disabili, con l'aumento a € 1.100 (era fissato a 1.050 euro) del reddito di cittadinanza massimo erogabile a famiglie al cui interno ci sono disabili. Inoltre, il patrimonio mobiliare che è possibile detenere in banca o alle poste, sempre nel caso di presenza di soggetto invalido in famiglia sale di 5.000 euro per disabile e di 7.500 in caso di disabilità grave. Infine c'è da sottolineare come per la pensione di cittadinanza adesso si parla di integrazione vera e propria della pensione, perché le somme accreditate come pensione di cittadinanza potranno essere tutte prelevate per contanti e non come il reddito di cittadinanza dove solo una piccola parte della ricarica mensile può essere prelevata ai bancomat.