L'anno scolastico 2019/2020 è cominciato, oramai, in tutte le regioni d'Italia e con esso anche le operazioni per il reclutamento dei docenti. Dopo le immissioni in ruolo e le operazioni di mobilità, sono cominciate anche le prime convocazioni per supplenze annuali o brevi e saltuarie. In alcune province, come quella di Brescia, il Ministero dell'Istruzione sta sperimentando un nuovo metodo di convocazioni che prevede una chiamata unificata dei docenti per classi di concorso e punteggio. In questo modo il Miur sta tentando di snellire la procedura delle convocazioni, per le supplenze esclusivamente annuali, e di garantire le totale trasparenza agli aspiranti docenti.

Purtroppo questo metodo richiede un tempo di attesa maggiore in alcuni casi. Questo vale soprattutto per i supplenti che devono aspettare lo scorrimento della graduatoria e, nel frattempo, valutare le proposte degli istituti scolastici che per email continuano a convocare su supplenze brevi e saltuarie. In altre province, invece, si procede con lo stesso metodo degli anni precedenti che prevede le convocazioni per email, sia annuali che saltuarie. Gli aspiranti docenti, in attesa di prendere servizio, si trovano più volte a dover rifiutare degli incarichi. Ma cosa succede dopo aver rifiutato? In quali sanzioni si rischia di incorrere? La risposta è: ritrovarsi in coda in graduatoria e non essere convocati per una supplenza nell'anno in corso.

Si può abbandonare un incarico se si hanno motivazioni valide dimostrabili alla scuola

Si rischia di incorrere in una sanzione dopo aver rifiutato una proposta di contratto o proroga dalla stessa Scuola per almeno due volte. In questo caso, esclusivamente se l'aspirante è inoccupato al momento della proposta, sarà collocato in coda alla graduatoria di istituto di terza fascia, per l'anno scolastico in corso.

Al primo rifiuto, invece, il docente non incorre in alcuna sanzione. In ogni caso la collocazione in coda alla graduatoria è prevista solo per la classe di concorso dell'incarico rifiutato. Ma cosa succede se si accetta un incarico e poi si decide di lasciarlo? Abbandonare una supplenza dopo aver firmato la presa di servizio, causa la perdita della possibilità di essere convocati per una supplenza nella stessa classe di concorso in tutte le scuole nelle quali si è iscritti in graduatoria.

Anche questa sanzione è valida solo per l'anno scolastico in corso. In questo caso, però, non sarà più possibile, per lo stesso anno scolastico, essere convocati neanche per altre classi di concorso o tipologia di posto. Dunque, prima di firmare la presa di servizio, gli aspiranti docenti devono essere sicuri e consapevoli della propria scelta, per non rischiare di restare un anno senza alcun tipo di incarico. Ovviamente queste sanzioni valgono esclusivamente se non si hanno motivi davvero validi per il rifiuto o abbandono, dimostrabili alle scuole con opportune certificazioni.