Le supplenze su posto comune con la messa a disposizione, in applicazione al regolamento sulle supplenze 2019/2020, aggiornato con nota n.38905 del 28 agosto 2019, saranno assegnate a partire dalla I fascia Gae, nel caso ancora presenti aspiranti per quella classe di concorso, a seguire dalle Graduatorie di Istituto; con l'esaurimento della III fascia, si passerà alle convocazioni tramite le domande di messa a disposizione pervenute nelle scuole. I posti sul sostegno invece prevedono un iter più lungo, in quanto devono essere consultate due graduatorie in più prima di arrivare alle mad.

Supplenza sul sostegno con messa a disposizione, iter di assegnazione posto

L'assegnazione di una supplenza - con contratto con clausola o al 30/06 - su posto di sostegno prevede lo scorrimento di due graduatorie differenti al termine dell'esaurimento degli aspiranti presenti in III fascia delle Graduatorie di Istituto prima di poter fruire delle domande di messa a disposizione. Con l'aggiornamento delle istruzioni per le segreterie in materia di mad e le modalità di utilizzo, il Miur ha definito la priorità di convocazione degli aspiranti in possesso di abilitazione sulle attività didattiche sul sostegno che hanno inoltrato istanza anche se non presenti in nessuna graduatoria.

Le indicazioni prevedono che al termine delle convocazioni di tutti gli aspiranti di III fascia GI nella classe di concorso sulla quale chiama l'istituto scolastico, le segreterie dovranno incrociare le graduatorie, ovvero utilizzare una lista di aspiranti di tutte le cdc (che hanno inserito nel modello B quella specifica Scuola), posizionati in base al punteggio di titoli e servizio, e inviare proposta di incarico.

L'incarico andrà all'aspirante che risponde positivamente alla chiamata e in posizione più alta della graduatoria incrociata.

Nel caso in cui dalle graduatorie incrociate non si trovi nessun aspirante, la segreteria procede per l'invio della proposta di incarico sul sostegno dalle graduatorie delle scuole viciniori nella provincia, in attuazione dell’art.

7, comma 9, del Regolamento, in cui sono inseriti tutti gli aspiranti degli istituti presenti nello stesso territorio della scuola da cui partono le convocazioni. Con l'esaurimento di tutti gli aspiranti iscritti anche in queste graduatorie, il Dirigente scolastico - punto circolare supplenze 2019/2020 'Posti sul sostegno' - può scegliere di utilizzare le domande di messa a disposizione per l'attribuzione delle cattedre vacanti, partendo dalle istanze mad dei docenti in possesso di abilitazione sul sostegno.

Nella domanda devo essere indicati specificatamente tutti i dati utili al DS per l'accertamento dei requisiti necessari per l'insegnamento nel grado e ordine di scuola per cui si accetta la supplenza, comprendendo gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione. Nel caso di risposta negativa, la segreteria procede con le mad degli aspiranti senza abilitazione.

Una piccola distinzione vi è tra gli ordini di scuola: i dirigenti scolastici individuano gli aspiranti interessati ad un incarico nella scuola dell'infanzia e primaria tramite lo scorrimento della graduatoria di riferimento e lo scorrimento incrociato delle GI; nella scuola secondaria di I e II grado con lo stesso iter dell'attribuzione dei posti sul sostegno.

Rifiuto posto sul sostegno e accettazione cattedra su posto comune

In riferimento alle operazioni di assegnazione delle supplenze da parte degli Uffici territoriali e Scolastici regionali e degli istituti scolastici di riferimento, la circolare sulle supplenze chiarisce che i docenti (art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 ) in caso di rinuncia ad una proposta di incarico su un posto sul sostegno potranno comunque dare la propria disponibilità su posto comune esclusivamente per gli insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del D.M. n. 21/2005 e qui sopra indicato.

Si ricorda inoltre che le domande di messa a disposizione possono essere inoltrate esclusivamente dai docenti non inseriti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia che deve essere dichiarata specificatamente nella richiesta.

Le mad sono rese in autocertificazione ai sensi del DPR445/2000, e possono essere integrate nel caso l'aspirante l'abbia già presentata in precedenza. Particolare importanza ha dunque non presentare uno svariato numero di istanze, ma ricercare gli istituti in cui si insegna la disciplina legata alla vostra classe di concorso e inoltrare la mad allegando tutti i riferimenti utili alla verifica puntuale dei vostri titoli, soprattutto se in possesso di abilitazione e non inseriti in nessuna GI per conseguimento tardivo rispetto all'aggiornamento delle graduatorie per abilitati. Non si dimentichi inoltre di indicare la provincia per la quale si concorre, punto fondamentale nelle Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ata.