Per un lavoratore 64enne che non ha i 38 anni di contributi necessari per andare in pensione anticipata a quota 100 l'alternativa di uscita è rappresentata dalla pensione di vecchiaia o, al verificarsi di determinate condizioni contributive, dalla pensione anticipata contributiva proprio all'età di 64 anni.

E' questa la risposta che ha ricevuto un lavoratore dopo aver inviato un quesito all'esperto di Pensioni de La Repubblica in base alla propria situazione contributiva. Il richiedente, essendo nato il 14 marzo 1955, come da casellario dell'Inps illustra di avere, ad oggi, contributi utili come dipendente per 1250 settimane, pari a circa 24 anni, mentre sono da computare anche 233 settimane di versamenti nella gestione separata Inps.

In base alla situazione descritta, quando e come potrà andare in pensione il richiedente?

Scelta pensione anticipata e uscita quota 100: alternativa pensioni anticipate contributive a 64 anni

Escludendo, dunque, la pensione anticipata a quota 100 non essendoci i contributi necessari il contribuente, secondo la risposta dell'esperto di pensione del quotidiano coadiuvato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, il lavoratore potrà andare in pensione di vecchiaia all'età di 67 anni nell'aprile del 2022 (a meno che, nel frattempo, l'età minima della pensione non slitti a 67,1, ragione per la quale il lavoratore dovrebbe posticipare di un mese l'uscita). In tal caso, i 20 anni di contributi necessari per la pensione di vecchiaia sono stati già ampiamente raggiunti dal contribuente.

Non appare, invece, percorribile la strada che porta alla pensione anticipata con 42 anni e dieci mesi di contributi, ma potrebbe rappresentare un'alternativa di uscita, valida già da subito, la possibilità della pensione anticipata contributiva, sfruttando le opportunità che offrono i versamenti alla gestione separata dell'Inps.

Infatti, a fronte di un futuro assegno di pensione penalizzato dal ricalcolo con metodo contributivo, il lavoratore avrebbe l'opzione di andare in pensione anticipata a 64 anni e con 20 anni di contributi versati, purché almeno un mese sia stato versato nella gestione separata dell'Inps (condizione soddisfatta) e si abbiano meno di 18 anni di versamenti (dunque si rientri nel sistema misto e non in quello interamente retributivo) entro il 31 dicembre 1995.

Ulteriore condizione che dovrà essere verificata è che il futuro assegno di pensione sia di almeno 2,8 volte superiore alla pensione sociale.

Pensioni anticipate, vecchiaia e quota 100: ultime novità oggi su ricongiunzione gestione separata Inps

Proprio nella giornata di oggi, ai fini delle uscite con pensioni anticipate, di vecchiaia e per la quota 100, Il Sole 24 Ore ha pubblicato un interessante articolo riguardante la ricongiunzione dei contributi dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto alle Casse professionali di categoria la possibilità di incamerare i contributi versati nella gestione separata dell'Inps principalmente dai professionisti. La sentenza, pertanto, consente di poter raggiungere il pensionamento anticipato (ad esempio, i 42 anni e dieci mesi di contributi richiesti tra i requisiti della riforma Fornero), mantenendo il metodo di calcolo della Cassa professionale di appartenenza senza dover convertire i requisiti stessi al metodo contributivo.