Entrerà in vigore nei prossimi giorni il provvedimento per i lavoratori della Pubblica Amministrazione riguardante l'anticipo della liquidazione alla quale hanno diritto gli statali in uscita da lavoro con la pensione anticipata, di vecchiaia o con la formula della quota 100. Il meccanismo, già atteso con il decreto numero 4 del gennaio 2019 che ha istituito proprio le Pensioni a quota 100, permetterà ai dipendenti del pubblico impiego di farsi anticipare in banca la somma fino a 45.000 euro della liquidazione, sia nel caso di trattamento di fine rapporto (Tfr) che in quello di fine servizio (Tfs) spettante al momento dell'uscita da lavoro.

Ad annunciare l'entrata in vigore del decreto, dopo l'ok definitivo della Corte dei Conti del relativo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, è il ministro per la Funzione Pubblica, Fabiana Dadone: nel documento sono fissate le modalità dell'operazione in attesa del perfezionamento della convenzione con le banche, il cui tasso di interesse non dovrebbe superare il 2%.

Pensioni statali, Tfr e Tfs in caso di uscita con quota 100, anticipata e vecchiaia

Con l'entrata in vigore del provvedimento, i dipendenti della Pubblica amministrazione che lasceranno il posto di lavoro per andare in pensione anticipata, di vecchiaia o con la quota 100, potranno recarsi in banca per avviare la pratica che anticipa la liquidazione, Tfr o Tfs, a seconda dell'anzianità dell'interessato.

Ad oggi, il pagamento della liquidazione al neopensionato prevede l'attesa di alcuni anni: 12 mesi nel caso di cessazione dal servizio o 24 mesi per le dimissioni o il licenziamento per i primi 50.000 euro di liquidazione, ulteriori 12 mesi per la parte eccedente e fino a 100.000 euro, un ulteriore anno per le pensioni che prevedano una liquidazione più alta. I tempi si allungano per la quota 100: per i dipendenti del pubblico impiego in uscita con la nuova misura è necessario attendere il momento in cui inizia a maturare la pensione di vecchiaia o quella anticipata, formule previste dalle regole della riforma Fornero: dunque, chi esce da lavoro a 62 anni, l'età minima della quota 100, nei casi estremi dovrà attendere fino a cinque anni per vedersi accreditare la liquidazione.

Pensioni Pubblica amministrazione, in arrivo il Dcpm sulla liquidazione: fino a 45.000 euro anche per quota 100

Il provvedimento in arrivo sulla liquidazione delle pensioni, pertanto, permetterà di abbreviare il pagamento del Tfr o del Tfs, come previsto dal decreto numero 4 del gennaio 2019: l'importo (elevato a 45.000 dal limite originario di 30.000 euro) potrà essere incassato mediante la procedura spiegata nel testo del decreto. Il futuro pensionato statale che vorrà utilizzare questa opzione dovrà ottenere dall'ente erogatore (quasi sempre l'Inps) la certificazione del diritto alla liquidazione. Per i pensionati con quota 100 la procedura prevede anche una ulteriore certificazione legata alla data in cui sarebbe maturato il diritto alla pensione con le regole ordinarie della riforma Fornero (pensione di vecchiaia o pensione anticipata).

Pensioni: per anticipo trattamento di fine rapporto interessi di circa il 2%

La liquidazione anticipata corrisposta al momento in cui il dipendente dalla Pubblica amministrazione va in pensione si configura come un prestito richiedibile in banca, dietro convenzione stabilita proprio dal nuovo decreto, che verrà rimborsato (comprensivo anche degli interessi) nel momento in cui verrà erogato l'effettivo pagamento del Tfr o del Tfs. Il tasso di interesse, nella versione originaria del decreto, è legato al rendimento di un paniere di titoli di Stato (Rendistato) aumentato di 30 centesimi. Il valore dei titoli a maggio è stato di 1,387, ragione per la quale il tasso di interesse, al momento dell'entrata in vigore del decreto, potrebbe attestarsi sotto il 2%.

Infine, i dipendenti della Pubblica amministrazione potranno applicare anche una riduzione dell'imposta dovuta sulla liquidazione nella misura di 1,5 punti per ogni anno intercorrente tra la cessazione dal servizio e l'erogazione della liquidazione stessa.