Sono stati depositati in Commissione giustizia di Palazzo Madama dalla ministra Cartabia, tutti i 24 emendamenti governativi al disegno di legge delega in tema di riforma del processo civile che è pronto ad iniziare dunque l'iter parlamentare. Si vuole abbattere del 40% il tempo di definizione dei processi civili, rispettando così l’impegno assunto nei confronti dell’Ue. Si punta quindi a valorizzare le forme di giustizia alternativa, e il riferimento è alla mediazione, anche mediante agevolazioni economiche. Infatti sono previsti notevoli incentivi fiscali da destinare alle parti che scelgono la mediazione per risolvere la controversia attraverso un accordo.
Viene previsto innanzitutto il raddoppio dell’esenzione dell’imposta di registro fino a 100.000€ (prima il milite era infatti di 50.000€).
Avvocati: incentivi fiscali per l'accertamento tecnico nella mediazione
Un'altra novità riguarda la possibilità di svolgere un "accertamento tecnico", ferma restando la facoltà del giudice, nel successivo giudizio, di rinnovarlo in tutto o in parte.
In tal caso risulterà riconosciuto un credito d’imposta che la relazione tecnica individua fino ad un importo di 600 euro proporzionato alla parcella degli avvocati che assistono le parti in mediazione e per le indennità di mediazione.
Il credito d’imposta sarà inoltre proporzionato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che si conclude invece con un accordo di mediazione.
Lo spirito della riforma risiede nell’idea di un processo agile, all’insegna anche solo della collaborazione tra le parti e i difensori.
Inoltre il patrocinio a spese dello Stato verrà esteso anche alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita. Anche in tema di condominio, l'amministratore dello stesso è legittimato ad attivare e partecipare a un procedimento di mediazione.
Si procederà a revisionare inoltre la formazione e l’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa. La riforma inciderà anche sulle spese di avvio della procedura di mediazione e sulle indennità spettanti agli organismi di mediazione.
Il ricorso alla cd. “degiurisdizionalizzazione” delle controversie civili
Il ricorso obbligatorio alla mediazione viene previsto in via preventiva anche in materia di contratti di consorzio, di associazione in partecipazione, di subfornitura, di opera, di franchising, di somministrazione, di società di persone, salvo il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (es.
arbitrato, negoziazione assistita) disciplinate da leggi speciali. Si vuole dare infatti una risposta di giustizia nei tribunali, stimolando altresì una cultura globale di ricomposizione consensuale dei conflitti, in modo da eliminare tutti quegli eccessi di litigiosità. Le parti del procedimento di mediazione potranno, in presenza di giustificati motivi, delegare sempre un proprio rappresentante, che le sostituisca. Saranno regolate anche le conseguenze della loro mancata partecipazione. La domanda di mediazione, dovrà inoltre esser presentata da una precisa parte, se nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione è obbligatoria.