Il D.L. 50/2022 (il cosiddetto "Decreto aiuti") prevede, all’articolo 33, un’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori autonomi e gli iscritti a Casse obbligatorie di previdenza che abbiano un reddito inferiore ai 35 mila euro annui. A ciò si aggiunge anche un’integrazione di 150 euro prevista per il caro prezzi dal recente "Decreto aiuti ter" per chi ha un reddito inferiore ai 20 mila euro annui.

Le domande possono essere presentate già dal 26 settembre e fino al 30 novembre.

I requisiti previsti dall'articolo 33 Dl 50/2022 e il bonus di 150 euro

In particolare, secondo quanto si legge nell'articolo 33 del DL 50/2022, per accedere al bonus di 200 euro occorre aver dichiarato un reddito complessivo 2021 che non superi i 35mila euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Per accedere anche al bonus di 150 euro invece il reddito, nello stesso periodo, non deve esser superiore a 20 mila euro.

Non è necessario allegare alcuna motivazione, poiché per la situazione reddituale vale l’autocertificazione.

Non hanno diritto a tale bonus coloro che hanno percepito già l’indennità come lavoratori dipendenti o come pensionati. Inoltre bisogna dimostrare di esser iscritti alla Cassa prima del 18 maggio 2022, giorno in cui è entrato in vigore il Decreto Aiuti e aver effettuato almeno un versamento totale o parziale dei contributi.

La presentazione della domanda

Tutti gli iscritti alle Casse autonome potranno fare la richiesta di entrambi i bonus telematicamente fino al 30 novembre 2022 collegandosi ai link messi a disposizioni sui siti delle varie Casse.

Qualora il libero professionista fosse iscritto sia alla cassa di previdenza privata sia all’Inps, la richiesta dovrà essere inviata solamente all'Inps.

Dopo la richiesta il sistema rilascerà una ricevuta da stampare; l'erogazione del bonus avverrà in base all'ordine cronologico della domanda. Bisogna tener conto infatti che sono stati stanziati dei precisi fondi economici e che, una volta terminate le risorse, non sarà erogato più alcun bonus. Questo significa che, chi prima farà la domanda, prima riceverà tale bonus che sarà erogato fino a esaurimento dei fondi.

I richiedenti il bonus potranno esser sottoposti a dei controlli fiscali che siano idonei ad accertare l'effettivo ammontare del reddito netto percepito.

Il bonus erogato non è soggetto a tassazione e non costituisce reddito. Tale indennità non è soggetta a cessione, né può esser sequestrata o pignorata.