Con il Decretodel Fare 69/2013, il governo Letta ha introdotto il 21 agosto 2013 lo sconto del 30% sulle multe pagate subito, ossia entro 5 giorni dallacontestazione, o dalla notifica, ovvero quando si riceve ilverbale a casa. La nota del Ministero dell'Interno Protn.300/A/7552/13/127/1 del Dipartimento pubblica sicurezza ha esteso ilbeneficio dello sconto del 30% anche alle multe per il divieto di sosta.

Generalmente in caso di multe per divieto di sosta, si trova un preavviso sul parabrezza: se questo non viene pagato entro una scadenza di pochi giorni, l'automobilista riceverà presso la propria residenza il verbale con l'aggravio delle spese di spedizione.

Dopo il chiarimento derivante dalla nota ministeriale, è possibile pagare la sanzione amministrativa del divieto di sosta con il 30% di sconto anche avendo in mano il solo preavviso.

Il governo delle larghe intese ha esercitato forti pressionipolitiche affinché il beneficiodello sconto del 30% sulle sanzioni amministrative (se pagate entro 5 giorni dallacontestazione) si estendesse anche a un'infrazione del codice della strada molto diffusa acausa della mancanza di sufficienti aree di sosta urbane, che difficilmentecrea pericoli a terzi: il divieto di sosta.

Immediate sono arrivate le polemiche degli automobilisti per i comuni ai quali era stato negato il beneficio dello sconto del 30% con ilpreavviso del divieto di sosta nonostante la norma esecutiva del ministero.

Come si evince dal Sole 24 ore, infatti, al Comunedi Firenze sono arrivate le richieste di applicazione dello sconto di chinei primi due mesi del beneficio entrato in vigore non si era visto riconoscereil diritto allo sconto.

Purtroppo la Cassazione ha posto rigidi paletti allapossibilità degli automobilisti di chiedere il rimborso di multe già pagate, ei cittadini per ottenere il 30% di sconto non devono presentare un normale ricorso al Giudice di Pacecontro la multa stradale, ma dovrebbero promuovere una causa al Comune per "indebito arricchimento".