Dopo 6 anni dalla 1^ bozza presentata in Parlamento, la legge appena approvata inserisce nel Codice penale il delitto di omicidio stradale che sarà punito con la reclusione (di diversa entità) da 2 a 18 anni. Finora il reato di omicidio stradale è stato punito con la reclusione a partire da 2 anni.Ne conseguiva che grazie alla condizionale, si evitava di andare in carcere. Nello specifico Il testo non ha subito variazioni rispetto a quello licenziato dalla Camera circa un mese fa. Ad eccezione dell’introduzione di un emendamento che esclude l’arresto in flagranza per il responsabile di un incidente, che causa delle lesioni personali colpose ma si ferma per soccorrere il ferito, mettendosi a disposizione delle autorità.

Ecco cosa prevede nello specifico il nuovo articolo 589 bis

L’articolo 589bis titolato appunto omicidio stradale prevede 3 diverse ipotesi:

  • Una 1^ ipotesi che costituisce quella base, non ha subito modifiche rispetto alla fattispecie finora esistente, che è punita quindi a titolo di colpa con la reclusione da 2 a 7 anni per chi causa la morte di terzi violando il Codice della strada oltre che con la revoca della patente (sanzione accessoria prevista sempre)
  • Una 2^ ipotesi (aggravata) prevede invece la reclusione da 8 a 12 anni per chi provoca la morte di una persona in stato di ebbrezza grave (è necessario che il tasso sia superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto effetto di droghe. Qualora si tratta di autisti professionali che guidano mezzi pesanti o autobus, per l’applicazione dell’aggravante è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (con un tasso compreso tra 0,8 e 1,5 gr per litro) o esser sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
  • Una 3^ ipotesi prevede una reclusione da 5 a 10 anni per chi causa la morte di un'altra persona, dopo un incidente stradale e si trovi in uno stato di ebbrezza alcolica media (con un tassoalcolemicocompreso fra 0,8 e 1,5 gr per litro). Questa stessa ipotesi si applica anche a chi proceda in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h quella massima consentita. E' prevista sempre la pena da 5 fino a 10 anni per chi pone in essere condotte connotate da imprudenza: circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità di curve o incroci, attraversamento di incroci con semaforo rosso

Fuga del conducente e lesioni personali gravi e gravissime

Nei casi di morte di più persone o di morte di una o più persone e lesioni uno o più persone sono previste delle aggravanti.

In tali casi infatti si applica la pena prevista per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. La pena massima applicabile è la reclusione fino a 18 anni. Viene stabilito inoltre il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle circostanze aggravanti specifiche.

Una risposta da parte del legislatore è arrivata anche se il conducente provoca solamente delle lesioni:

  • in tali casi infatti la pena oscilla a seconda che si tratti di lesioni gravi (3 mesi -1anno) e gravissime (1anno-3 anni). Nel caso in cui esse siano provocate dal conducente in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per via di condotte pericolose, le lesioni gravi sono punite fino a 3 anni, mentre le lesioni gravissime sono punite fino a 4 anni

Scatta un’aggravante anche se il conducente si dà alla fuga dopo l'incidente che consiste in un aumento di pena da 1/3 fino a 2/3, non può essere inferiore a 3 anni per le lesioni e a 5 anni per l'omicidio.

Dopo l’approvazione, il suo relatore Cucca ha parlato di una legge perfettibile attraverso la riforma del Codice della strada, sebbene siano stati ampliati il numero di casi che i giudici dovranno considerare le aggravanti. Nonostante i profili di criticità, sollevati sull’equiparazione prevista tra i casi di imprudenza del conducente e i casi di alcol e droga, la legge entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fra circa 15 giorni.