È stato approvato il 4 ottobre in terza lettura e in via definitiva dalla Camera, con 275 sì e 80 no, il Disegno di legge recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”.
Riforma dell’editoria 1: stop al finanziamento ai giornali di partito
Dietro il nome lunghissimo del Ddl, una piccola rivoluzione nel settore dell’editoria. Anzitutto, è bene precisare che adesso toccherà al Governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore del Disegno di legge, definire nel dettaglio la nuova normativa. Una cosa, però, è chiara fin da ora: non ci saranno più soldi per i giornali di partito o per quelli che sono espressione di movimenti politici e sindacali. Così come sono escluse le testate riconducibili a società quotate. Beneficiari delle cosiddette “provvidenze” saranno cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e giornali delle minoranze linguistiche. A questi si aggiungono le televisioni locali, le aziende e gli organismi non profit che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, le associazioni di consumatori e gli editori di testate diffuse all’estero.
Le risorse attingeranno al fondo già previsto dallo Stato per sostenere la stampa, che dovrebbe arricchirsi con una quota di finanziamento aggiuntiva, per un massimo di 100 milioni nel biennio 2016-2018, proveniente dal canone Rai.
Riforma dell’editoria 2: pieno riconoscimento ai quotidiani on line
Un’altra importante novità riguarda la ridefinizione dei quotidiani on line che finora rientravano in quanto previsto dall’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n.
62. La riforma li fa uscire dal limbo assegnandogli piena personalità giuridica e prevedendo alcune caratteristiche, già ricorrenti nella realtà ma non ancora ben delineate dal legislatore. Ecco che cosa si legge nel Ddl: “Per ‘quotidiano on line’ si intende quella testata giornalistica: a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; b) il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; e) che produca principalmente informazione; f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie”.
Non è un riconoscimento di poco conto, perché apre le porte alla vera novità che ha interessato il mondo editoriale negli ultimi anni, mentre le chiude alla pletora di tutti quegli organi di stampa emanazione di forze politiche la cui esistenza fino a oggi era stata garantita dalle “provvidenze” ricevute per legge. Non certo dal numero dei lettori.