La Camera dei Deputati con 357 voti favorevoli, 46 contrari e 15 astenuti ha dato il via libera definito alla legge sul whistleblowing, composta di soli tre articoli. Da oggi il dipendente della Pubblica Amministrazione che denuncia alle competenti autorità dei fatti illeciti di cui è venuto a conoscenza o di cui è stato testimone, ottiene tutela giuridica contro eventuali ritorsioni. Lo stesso vale se le condotte illecite sono perpetrate all'interno di un'azienda privata. Vediamo, quindi, cosa prevede la nuova legge per i casi che si verificano nella Pubblica Amministrazione e per quelli che, invece, avvengono nelle aziende private.
Il caso della Pubblica Amministrazione
In verità, per quanto riguarda i casi che si verificavano, precedentemente, nella pubblica amministrazione esisteva già l'articolo 54 bis del Dl 165/2001, il cosiddetto Testo Unico del Pubblico Impiego. Tale norma, che viene modificata dall'articolo 1 della nuova legge, prevedeva delle tutele a favore del dipendente che, in ragione dei suo lavoro, venisse a conoscenza di eventuali condotte o fatti illeciti. Prevedeva, infatti, che costui non potese essere sanzionato, sottoposto a misure discriminatorie o addirittura licenziato. Inoltre, prevedeva precisi limiti per palesare a terzi l'identità del segnalante.
La nuova legge si spinge oltre prevedendo un vero e proprio sistema di garanzie a favore del soggetto segnalante la condotta illecita.
Viene confermato che il segnalante non possa essere sanzionato o demansionato o sottoposto ad altre misure discriminatorie in funzione della segnalazione effettuata. Ma viene anche previsto che, in caso di attuazione di tali misure, il soggetto colpito è tenuto a segnalare tali condotte all'Anac, l'Autorità nazionale anti-corruzione.
Questa provvederà a dare comunicazione della segnalazione delle misure discriminatorie al Dipartimento della funzione pubblica.
Nello stesso tempo, l'Anac può comminare al responsabile delle misure discriminatorie una multa variabile dai 5 mila ai 30 mila euro. Tali sanzioni amministrative non precludono il proseguimento delle indagini e delle conseguenze, anche penali, derivanti dall'accertamento di ulteriori responsabilità.
Inoltre, se l'Autorità nazionale anti-corruzione accerta che il superiore gerarchico tenuto ad effettuare la verifica delle condotte illecite o discriminatorie non ha operato con la dovuta sollecitudine, ma con manifesta inerzia, può infliggergli una sanzione pecuniaria variabile tra i 10 mila e i 50 mila euro.
Viene, poi, stabilito che l'onere di provare che le misure adottate nei confronti del segnalante non sono discriminatorie e adottate per ragioni del tutto estranee alla segnalazione grava totalmente sull'amministrazione pubblica. L'unica eventualità, indicata dalla nuova legge, per la quale non viene garantita la tutela è data dal fatto che sia stata accertata la responsabilità penale del soggetto segnalante per i reati di calunnia e diffamazione.
Tale responsabilità può essere provata, ovviamente, anche con una sentenza di condanna in primo grado. Altre eventualità che rendono inefficace la tutela sono il dolo e la colpa grave del soggetto o la sua responsabilità civile.
Il caso del settore privato
Le medesime disposizioni di tutela vanno ad essere incardinate anche al settore privato con l'introduzione di tre nuovi commi nella normativa di riferimento, cioè l'articolo 6 del Dlgs 231/2001 rubricato " Responsabilità amministrativa degli enti". Innanzitutto viene statuita la necessità di creare uno o più canali attraverso i quali chi ha la rappresentanza dell'ente a qualsiasi titolo possono inviare segnalazioni di condotte illecite. Tali canali devono garantire, naturalmente, l'anonimato del segnalatore.
Le segnalazioni devono, però, essere basate su fatti precisi e circostanziati. Vengono previste analoghe sanzioni disciplinari per chi violi gli obblighi di tutela del segnalatore ed anche la possibilità di denunciare le condotte discriminatorie all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Viene, infine, consentito di violare il segreto d'ufficio nel caso sia in pericolo l'integrità delle amministrazioni, sia pubbliche che private. O si debbano denunciare delle malversazioni.