Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha dichiarato inammissibile, l’11 settembre 2026 a Catanzaro, il ricorso presentato dalla Regione Calabria. L’impugnazione era rivolta contro il provvedimento dell’Ufficio centrale regionale per il Referendum (istituito presso la Corte d’Appello di Catanzaro), che aveva accolto la richiesta di sette consiglieri regionali per indire un referendum confermativo sulle modifiche allo Statuto regionale.
Al centro della controversia vi sono le modifiche statutarie che prevedono l’introduzione di due figure di sottosegretari alla presidenza della giunta regionale.
In attesa della pronuncia del Tar, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, aveva già fissato la data del referendum per il 29 novembre 2026. La consultazione popolare rimane dunque vincolata all’eventuale conferma delle suddette modifiche statutarie, così come richiesto dai consiglieri regionali.
La pronuncia sulla giurisdizione
Il Tar Calabria ha motivato l’inammissibilità del ricorso per “difetto relativo di giurisdizione”. I giudici hanno chiarito che la questione rientra nel diritto soggettivo pubblico, escludendo l’esercizio di poteri amministrativi. Questa distinzione è cruciale per individuare l’organo giudiziario competente.
La decisione centrale del Tribunale stabilisce che “il giudice dotato di giurisdizione è il giudice ordinario”.
Il Tar ha precisato di non poter indicare il giudice ordinario competente né lo strumento di tutela, poiché tali questioni spettano al diverso plesso giurisdizionale.
Il contesto del ricorso e del referendum
La vicenda era giunta al Tar dopo l’impugnazione, da parte della Regione Calabria, del provvedimento dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva dichiarato ammissibile la consultazione popolare sulle modifiche allo Statuto regionale. In un precedente passaggio cautelare, l’istanza urgente della Regione era stata rigettata, e la trattazione collegiale del ricorso era stata fissata al 2.