La Camera dei deputati ha definitivamente approvato, in terza lettura, la proposta di legge c.d. "Gelli", dal nome del relatore, recante le nuove "disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". La legge, attesa da anni e salutata con favore dalle associazioni di categoria, prevedibilmente non mancherà di suscitare reazioni, e non tutte positive.

La nuova legge "in pillole"

La Legge, che si compone di 18 articoli, ridisegna la responsabilità professionale degli operatori della sanità.

In particolare, al fine di arginare il fenomeno della "medicina difensiva", ormai insostenibile per le esangui casse pubbliche, si alza l'asticella della penale responsabilità in caso di errore sanitario. In sede penale, infatti, il professionista della Salute rispettoso dellle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida (da pubblicarsi sul sito web dell'Istituto superiore della sanità: rispetto al decreto Balduzzi sicuramente un passo in avanti) non risponderà più per imperizia, ma solo (oltre che nei "casi limite" di dolo) per imprudenza o negligenza (cfr. art. 6 della legge, che "novella" l'art. 590 del codice penale). Quanto alla responsabilità civile quella dell'esercente una professione sanitaria sarà di natura extra-contrattuale (ex art.

2043 c.c.), con la conseguenza che il danneggiato dovrà dimostrare in causa il fatto (doloso o, assai più probabilmente, colposo) del sanitario, il danno ed il nesso causale. In pratica, l'onere probatorio sarà integralmente a carico del danneggiato. A tutela dei pazienti, invece, "scatta" l'obbligo di assicurazione per le strutture e per ogni esercente una professione sanitaria (con il relativo onere economico a suo esclusivo carico); si prevede l'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione (art.

12); si stabilisce (art. 10) che l'intera documentazione sanitaria del paziente debba essere rilasciata entro 7 giorni dalla richiesta di quest'ultimo; si introduce il reato di "responsabilità per morte e lesioni personali in ambito sanitario": cfr. i nuovi artt. 590 ter e 590 sexies del codice penale (la ratio è la medesima che ha portato, nel campo della responsabilità civile automobilistica, all'introduzione dell"omicidio stradale); infine, è istituito un fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (art. 14). Insomma, "un colpo al cerchio ed uno alla botte".