È diventato legge il ddl Gelli sulla responsabilità professionale dei medici e degli operatori sanitari. Dopo un lungo iter parlamentare, la legge è stata approvata dalla Camera nella giornata di ieri.
Federico Gelli, relatore del disegno di legge si ritiene soddisfatto, dopo l’approvazione di un provvedimento che aspettava da più di dieci anni, a tutela degli operatori sanitari e della sicurezza dei cittadini in ambito medico.
Fino ad oggi la mancanza di un quadro normativo preciso ha creato forti tensioni nei rapporti tra medico e paziente. Tutto questo ha comportato un senso di generale sfiducia verso il sistema sanitario che ha contribuito allo svilupparsi della medicina difensiva con enormi costi sulla sanità.
Cosa cambia?
I punti salienti della normativa sono:
- monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanità;
- misure a salvaguardia della trasparenza relativa ai dati clinici dei pazienti;
- modifica della responsabilità penale e civile degli esercenti la professione sanitaria;
- obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private di dotarsi di polizza assicurativa;
- obbligo per i sanitari liberi professionisti di stipulare una polizza rc professionale;
- obbligo della conciliazione stragiudiziale prima di instaurare un giudizio in Tribunale;
- fondo di garanzia per il rimborso dei danni derivati da responsabilità sanitaria.
Modifica della responsabilità penale del medico
Il professionista dovrà rispondere di omicidio colposo o lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave.
Sussiste pertanto responsabilità penale solo qualora il medico abbia agito in contrasto con le linee guida stabilite dall'Istituto superiore di sanità e le buone pratiche clinico-assistenziali.
Cambia la responsabilità civile del medico
Nel caso di richiesta danni avanzata direttamente nei confronti del medico che lavora per conto di una struttura sanitaria, questi risponderà unicamente di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art.
2043 codice civile. L'onere della prova sarà a carico del paziente. Viene meno la responsabilità contrattuale mantenuta nei confronti della struttura sanitaria che risponderà delle condotte dolose o colpose dei professionisti, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. Il paziente potrà contare su un soggetto economicamente più solido.
Resta ferma la responsabilità contrattuale dei medici privati.
In conclusione, chi ha subito un danno potrà presentare richiesta di indennizzo diretto sia nei confronti dell'ente ospedaliero che presso il medico o direttamente verso la compagnia assicuratrice della struttura o del sanitario.