Pur in presenza di un preventivo, concordato e accettato, che prevede il montaggio di uno o più elementi in ceramica (o porcellana), se poi, a lavoro ultimato, il paziente dovesse scoprire che in realtà le corone montate nella sua bocca sono in resina - un materiale significativamente meno pregiato e meno costoso - secondo i giudici della Suprema Corte, il dentista non è tenuto a rispondere. Decisione motivata dal fatto che l’attività medica non è assimilabile ad un’attività commerciale e quindi il fine ultimo dell’atto medico è assicurare il benessere del paziente, indipendentemente dal tipo di materiale usato.

Non è frode in commercio

In riferimento all’attività medica in generale, compreso quindi l’attività odontoiatrica, l’articolo 515 c.p. specifica che si tratta di un’attività professionale, anche se condotta a scopo di lucro, con il fine ultimo di curare ed assicurare il benessere del paziente. E questo la differenzia da un'attività commerciale dove, a fronte di un compenso, c’è uno scambio di merci e servizi.

Con queste premesse, andiamo a vedere cosa è successo ad un signore che si è rivolto al suo dentista per fare degli interventi alle arcate dentarie. Il dentista gli ha presentato dei preventivi, ben quattro a fronte di vari interventi, che prevedevano il montaggio di protesi dentarie (corone) in porcellana.

Un materiale con un costo più elevato rispetto, ad esempio, alla resina ma assicura un risultato estetico superiore. Il paziente accetta quindi il piano di intervento e i relativi costi.

Terminato l’intervento, il paziente si rende conto che quello che gli è stato montato sulle sue arcate non sono corone in porcellana ma in resina.

Inizia l’iter giudiziario per una rivalsa economica, adducendo due motivazioni, lesioni colpose e frode in commercio. I giudici hanno subito escluso il reato di lesioni colpose in quanto non sussistevano le condizioni mentre sulla frode in commercio l’iter giudiziario è arrivato fino ai Giudici della Cassazione.

Questi, con sentenza n.

39055/17, hanno rigettato l’istanza del ricorrente in quanto, sebbene fosse evidente una sostituzione di materiale tra quanto pattuito e quanto effettivamente usato, la circostanza non si configurava reato in quanto l'atto medico, così come previsto dall'art. 515 c.p., non è un atto commerciale bensì un atto sanitario. Pertanto il medico risponde nel caso di un errato intervento, con un danno alla Salute del paziente, non certamente per i materiali utilizzati nell’intervento. Condannando di fatto il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non c’è neanche reato di falsità

Una scrittura privata, come può essere configurato un preventivo per un intervento, è regolato dall’art. 485 c.p. che descrive le ipotesi di reato di falsità.

Qui di preventivi ne erano stati presentati quattro dove venivano indicati gli interventi, i materiali e gli importi previsti. Il fatto che al termine degli interventi il paziente prenda atto della non corrispondenza tra il dichiarato, e quindi pattuito, e il realizzato, al dentista non può essere contestato il reato di contraffazione di materiale. Al limite può essere contestato solo un falso ideologico in scrittura privata, che è privo di rilevanza penale come previsto dal D.Lgs n.7 del 2016, il quale esclude la rilevanza penale del reato di cui l’art. 485 c.p..

L’unica figura che, in questa diatriba, può rispondere penalmente del reato di frode in commercio è l’odontotecnico. Una figura oggettivamente terza nei confronti del paziente in quanto non è stato certamente lui a rilasciare i preventivi, a prendere accordi e ad effettuare gli interventi.

Ma tra l’odontotecnico e il dentista, non essendoci una prestazione professionale di tipo medico, questa si configura come attività commerciale ovvero l’odontotecnico, a fronte di un compenso, prepara e rilascia delle merci (protesi). Se in quest’atto avesse mentito al dentista, fornendogli una protesi in resina piuttosto che una in porcellana, il dentista poteva rivalersi e l’odontotecnico doveva rispondere di frode in commercio.

In questo caso, non ci rimane che pensare che è poco probabile che un dentista scambi una protesi di resina per una di porcellana così come è difficile mettersi nei panni di un paziente qualsiasi, che deve affrontare un intervento dove vengono impiantate delle protesi, e restare tranquilli. Infatti questo principio, se è valido per il dentista, è valido anche per tutti gli altri casi.