Ipotizziamo che il proprio genitore (madre e/opadre) negli anni antecedenti la morte non abbia pagato il bollo auto (tassaautomobilistica). Cosa accade dopo la loro dipartita? Può la stessa Regioneemettere un atto di accertamento, oppure Equitalia o altro agente dellariscossione possono agire esecutivamente per la riscossione del tributo?

Assolutamente si! Gli eredi, infatti, come per qualsiasibene da ereditare, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto:solo in un caso possono non esserne coinvolti, rinunciando cioè all'eredità.

Pertanto,senza espressa rinuncia all'eredità,gli eredi dovranno corrispondere alla Regione o, se è intervenuto già un agentedella riscossione come Equitalia, a quest'ultimo, gli importi relativi alla tassa automobilistica per tutte leannualità non pagate, con esclusionedi quelle prescritte per cui sarà però necessario impugnare i relativi attiricevuti (ad esempio la cartella di pagamento, l'ingiunzione di pagamento o l'attodi accertamento) eccependo la prescrizionecon un ricorso in Commissione Tributaria.

Se il decesso dei genitori è avvenutosuccessivamente all'annualità non corrisposta – ad es. tassa per il periodo2012, decesso nel 2013 – allora in tal caso gli eredi dovranno pagare soltantola tassa con gli interessi ma non lesanzioni.

Se invece il decesso avviene precedentemente alperiodo tributario, allora gli eredi saranno tenuti anche al pagamento delle sanzioni.

Per non pagare la tassa di possesso, gli eredi dovrannodemolire l'autovettura (o altro mezzo) altrimenti devono fare il passaggio diproprietà ad uno di essi, ad un terzo o cointestarlo.