Nell'anno 2013 Equitalia ha incassato 7,1miliardi di euro. E' tuttavia lecito chiedersi se gli importi riscossidall'agente della riscossione attraverso le cartelle di pagamento, i solleciti,i preavvisi di fermo amministrativo oppure mediante la speciale procedura dipignoramento diretto effettuato ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73 sono sempre legittimi e se,quindi, ai contribuenti spetta sempre corrispondere gli importi dei pagamentiintimati.
Come verificare se sono "nulle", ecosa è possibile fare?
Prendiamo in esame due tributi moltocomuni per cui Equitalia – o altro agente della riscossione, come Soget –procede alla notifica di cartelle di pagamento: la tassa automobilistica (c.d.
bollo) o sanzioni amministrative per violazione al codice della strada (c.d.multe).
Affinché Equitalia abbia titolo pernotificare una cartella di pagamento, è necessario che le somme per cui procedesiano state iscritte a ruolo dall'Ente creditore – rispettivamente dalla Regioneper il bollo auto e dal Comune, se è una multa elevata dalla Polizia municipale– entro il termine di prescrizione.
Infatti, la l'art. 5 del. D.l. 953/82 stabilisce che "l'azione amministrativa per il recupero delle tasse sui veicoli oautoscafi si prescrive con il decorsodel 3° anno successivo a quello in cui doveva essere corrisposto ilpagamento". Invece, per quanto riguarda le violazioni al codice dellastrada, l'art.
28 della L. n. 689/1981stabilisce che: "le somme per le violazioni al codice della strada siprescrive in cinque anni dal giorno della violazione".
Se uno di questi termini non èrispettato, è possibile impugnare i relativi atti con un ricorso: in autotutela è il contribuente che impugnaautonomamente l'atto, senza ricorrere ad un legale, presentandolo ad Equitaliao all'ente creditore, oppure con ricorso in Commissione Tributaria (se sitratta di un tributo) o al Giudice di Pace (in caso di sanzioneamministrativa).