Anche per il 2013 sono previste le detrazioni fiscali a favore di inquilini titolari di un contratto di locazione relativo ad immobile adibito ad abitazione principale. I beneficiari di tale detrazione sono coloro che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 30.987,41 euro (maggiori benefici sono previsti per coloro che dichiarano un reddito inferiore ai 15.493,71 euro).

Sono previste quattro diverse tipologie di detrazione, legate al tipo di contratto stipulato, all'età dell'inquilino o al motivo della locazione

Il primo tipo di detrazione è legato alla stipula di un contratto di locazione "prima casa" classico, come ad esempio il contratto di durata quattro più quattro anni.

In questo caso le detrazione prevista può essere pari a 300,00 euro se il reddito del dichiarante non supera 15.493,71 euro o 150,00 euro in caso di reddito sia compreso tra i 15.493,71 e i 30.987,41 euro.

Il secondo tipo è legato alla stipula di un contratto di locazione a canone convenzionale (di durata solitamente tre più due anni). In questo caso le detrazione prevista può essere pari a 495,80 euro se il reddito del dichiarante non supera 15.493,71 euro o 247,90 euro in caso di reddito sia compreso tra i 15.493,71 e i 30.987,41 euro.

Il terzo tipo è legato all'età del conduttore del contratto di locazione. Infatti se il dichiarante ha un'età compresa tra i 20 ed i 30 anni (anche solo per una parte del periodo d'imposta per il quale si chiede la detrazione) e possiede un reddito complessivo non superiore a 15.943,71 euro per i primi tre anni dalla stipula ha diritto ad una detrazione pari a 991,60 euro.

Il quarto tipo è legato alle motivazioni che hanno portato l'inquilino alla stipula del contratto di locazione. Se un lavoratore dipendente ha trasferito la propria residenza per motivi di lavoro nel comune di lavoro o uno limitrofo ha diritto ad una detrazione pari a 991.60 euro se il reddito dichiarato non supera i 15.493,71 euro o 495,80 euro se il reddito è compreso tra i 15.493,71 e i 30.987,41 euro.

Tale detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento della residenza nel caso in cui il nuovo comune sia distante almeno cento chilometri dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

In tutti i casi previsti la detrazione, prevista in misura fissa, è da rapportare al numero di giorni durante l'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e al numero di intestatari del contratto.

Se ad esempio il dichiarante, conduttore in un contratto di locazione di durata quadriennale intestato anche alla moglie, avente un reddito superiore a 15.493,71 ma inferiore ai 30.987,41 euro, avrà diritto ad una detrazione pari a 75,00 euro (metà della misura prevista) se residente nell'immobile per l'intero anno. In caso contrario, assumendo che l'abbia adibito ad abitazione principale il 10 ottobre, tale detrazione sarà rapportata agli 83 giorni con un semplice calcolo aritmetico (75,00x83/365) ottenendo a rimborso 17,00 euro.

È inoltre importante segnalare che tale detrazione è prevista anche in caso di incapienza del contribuente. Quindi, diversamente dalle altre detrazioni previste, anche in caso in cui il dichiarante maturi un'imposta lorda inferiore a tale detrazione, la stessa sarà recepita quale credito d'imposta e quindi rimborsata per il suo intero ammontare.

In tempi di "vacche magre" è molto importante considerare tutte le opportunità che, molto spesso silenziosamente, vengono offerte ai cittadini. Per molti questa è un'occasione da non perdere.