La lotta all'evasione fiscale per redditi detenuti all'estero si arricchisce di un nuovo capitolo: quello della tassazione dei bonifici bancari provenienti dall'estero e della loro dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Dal primo febbraio scorso, infatti, in base alla norma contenuta nella legge 97 del 2013 relativa al monitoraggio fiscale, il bonifico proveniente dall'estero dovrà essere tassato alla fonte del 20% in base al presupposto che il bonifico stesso derivi da un'attività o da un reddito. Toccherà al beneficiario del bonifico dimostrare che non si tratta di reddito tramite un'autocertificazione, ma anche in questo caso la banca avrà l'obbligo di trasmettere la pratica all'Agenzia delle Entrate.

In questo senso le banche si stanno attrezzando predisponendo il proprio modello da far firmare ai clienti, nei quali si autocertifica che la somma trasferita tramite bonifico bancario non deriva da redditi esteri. Nel caso in cui, invece, la somma deriva da redditi maturati all'estero, la banca dovrà agire da sostituto d'imposta e trattenere il 20% dell'importo a titolo di ritenuta, da versare poi il 16 luglio 2014.

La ragione dell'iter che vede la banca operare da sostituto d'imposta è presto spiegata: nel momento in cui alla banca arriva il bonifico proveniente dall'estero, la stessa non è in grado di sapere se l'importo deriva da un'attività derivante da investimenti detenuti all'estero o comunque di natura finanziaria.

Potrebbe trattarsi, per fare un esempio, di un bonifico contenente un canone di locazione. Per ovviare ad ogni dubbio la banca è tenuta ad applicare la ritenuta d'imposta del 20%.

Nel caso in cui il cliente certifichi che l'importo del bonifico non deriva da redditi di investimenti o di natura finanziaria, la banca avrà solo l'obbligo di segnalare il movimento all'Agenzia delle Entrate, non applicando quindi la ritenuta del 20%.