In periodo di crisi economica l'imprenditoria si è trovata a dover fare i conti con l'erario, soprattutto laddove il mancato versamento delle imposte produce sanzioni penali, oltre che a quelle amministrative. Si tratta delle ritenute certificate e dell'IVA. Cosa sono le ritenute certificate. Tutte quelle tasse che richiedono la certificazione relativa al periodo di imposta. Si tratta dei compensi prelevati alla fonte (come ad esempio quelli dei lavoratori autonomi). Il sostituto di imposta in questo caso è obbligato a rilasciare ai soggetti che percepiscono i compensi una apposita certificazione.

Omesso pagamento delle ritenute certificate: Chi omette di pagare le ritenute certificate e l'Iva nei tempi previsti dall'ordinamento incorre in una sanzione penale ai sensi dell'art. 10 bis e ter del D.lgs. 74/2000 (inserito nel d.lgs del 2000 mediante la finanziaria 2005). L'articolo 10 bis punisce con la "reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta".

I termini della dichiarazione delle ritenute e dell'Iva non coincidono con quelli fissati dalla norma tributaria per il versamento all'erario delle medesime, ma è un atto successivo, in quanto il legislatore ha voluto concedere al contribuente il tempo necessario per saldare il suo debito prima che l'omissione possa acquistare una rilevanza penale.

Iva: Anche in tema di IVA, con il comma 7 dell'art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, il legislatore ha introdotto il delitto di omesso versamento di Iva aggiungendo il comma ter all'art. 10 del d.Lgs. 74/2000. Posizione dei giudici: Sul punto la giurisprudenza si è sempre mostrata intransigente non concedendo alcuna giustificazione al contribuente inadempiente.

Solo recentissimamente alcune sentenze di merito hanno mostrato una certa tolleranza nei confronti degli imprenditori che si sono trovati in crisi di liquidità. (Trib. Milano, 19 settembre 2012;. Trib. Venezia l 5 gennaio 2013, n. 1573.. Trib. Roma 7 maggio 2013, Trib. di Roma 12 giugno 2013). Al di là delle motivazioni del giudici di natura giuridica, ne è emerso che, laddove non si riscontra parte del contribuente la volontà di non sottrarsi al pagamento delle ritenute, per ragioni documentate ed oggettive, questi non incorre nel dolo di evasione, ossia alla sanzione penale.

Resta tuttavia in vigore quella amministrativa e ovviamente il pagamento delle relative ritenute. Cosa fare per evitare sanzioni penali: E' necessario quindi che il contribuente dimostri oggettivamente, con documenti alla mano, che la crisi di liquidità trova ragione in eventi imprevisti ed imprevedibili (Cass. penale, sez. III, 5 giugno 2014). Solo in questi termini il contribuente non incorre nelle sanzioni penali ai sensi dell'art. 10 bis e ter sopracitato.