L'Imu va pagata entro il 16 dicembre 2014 da tutti i proprietari di immobili che si trovano sul territorio dello Stato Italiano e da tutti coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, quale può essere l'usufrutto, il diritto d'abitazione, di uso, di enfiteusi e di superficie. Ricordando che l'Imu deve essere pagata anche dalle società sugli immobili in proprio possesso anche se utilizzati per svolgere la propria attività con l'unica eccezione degli immobili "merce" destinati alla vendita, andiamo a vedere come si calcola la base imponibile sulla quale andrà applicata l'aliquota.

Calcolo Imu, base imponibile, coefficiente moltiplicatore, valore imponibile terreni e applicazione aliquote 2014

Il calcolo della base imponibile Imu 2014 è analogo a quello applicato negli anni scorsi e, oltretutto, simile a quello della Tasi. E' importante avere a disposizione sempre la rendita catastale dell'immobile, perché è il valore di partenza: a questo importo andrà applicata la rivalutazione del 5% (ottenibile moltiplicando la rendita catastale per 1,05) ed il risultato va moltiplicato per il coefficiente variabile a seconda del tipo di immobile: per le abitazioni e le pertinenze con categoria catastale A (le cantine e le soffitte con categoria C2, i box e le autorimesse con categorie C6, le tettorie con categoria C7), tranne l'A10 che riguarda gli uffici, il coefficiente è pari a 160.

Tra gli altri coefficienti, i negozi hanno moltiplicatore pari a 55, i terreni agricoli e non 135, i terreni agricoli utilizzati per la coltivazione diretta o comunque per l'attività degli imprenditori agricoli o professionale 75.

Il risultato della rendita catastale rivalutata moltiplicata per il moltiplicatore determina la base imponibile Imu lorda sulla quale andrà applicata l'aliquota Imu decisa dal Comune dove si trova l'immobile.

Per quanto riguarda i terreni, il valore imponibile si ottiene facendo la moltiplicazione del reddito domenicale così come risulta dal catasto e vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25%, e il coefficiente moltiplicatore di 135 (o di 75 se si tratta di coltivatore diretto o imprenditore agricolo).