Continua l'Odissea dell'Imu agricola. Ora la classificazione altimetrica dei comuni indicati nell'elenco Istat, con le relative sigle identificative, è diventata l'oggetto del contendere. In pratica le sigle T (totalmente montano), P (parzialmente montano) e NM (non montano) sono stati gli indicatori per l'emanazione del decreto 4/2015: esenzione totale di alcuni comuni, parziale per altri, e pagamento della tassa per i terreni in zona non montana. Avverso il decreto, così concepito, già approvato dal Senato, ora in discussione alla Camera, è stato presentato ricorso al Tar dall'Anci della regione Lazio e da 38 comuni.

Ricorso

Secondo i ricorrenti l'elenco dell'Istat presenta aspetti di "irrazionalità e illegittimità" confluiti poi nel decreto 4/2015. Si tratta, in particolare, di una disparità di trattamento tra comuni; alcuni, pur trovandosi nell'elenco Istat in posizione altimetrica maggiore rispetto ad altri esenti Imu, sono stati inseriti nella classe con limiti nell'esenzione.

Con l'ordinanza del 4 marzo 2015 il il Tribunale amministrativo del Lazio, senza entrare nel merito del ricorso, ha ritenuto di acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione. Ha stabilito un'udienza pubblica per il giorno 17 giugno al fine "della trattazione del merito"; saranno trattate anche altre controversie della stessa materia.

Inoltre il Tar ha "ritenuto opportuno, ai fini del decidere, acquisire dall'Istat una dettagliata relazione, corredata da eventuale documentazione, sui fatti di causa". Va rilevato che il 17 giugno è il giorno successivo alla scadenza di rito dell'Imu 2015 (16 giugno).

Appello a Renzi

Il Sole 24 Ore del 10 marzo, pagina Enti locali e Pubblica Amministrazione, evidenzia che " il dibattito continua a essere caldo all'interno della stessa maggioranza".

Il quotidiano economico riporta l'appello di Michele Emiliano, esponente di spicco del Pd, magistrato, ora in politica, segretario di partito in Puglia, che, rivolgendosi direttamente a Renzi, ha chiesto di «bloccare l'Imu agricola, tassa iniqua, sperequativa e con elementi di dubbia legittimità costituzionale».