La Finanziaria 2008 ha introdotto l'abolizione dal canone Rai per i contribuenti a partire 75 anni di età con determinati requisiti. Per rientrare nei casi di esonero, l'anziano oltre al requisito anagrafico deve non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge che hanno un proprio reddito e possedere un reddito del nucleo famigliare, quindi cumulato con quello del coniuge convivente, non superiore ad euro 6.713,98 annui. Nel computo del reddito di riferimento bisogna tener presente il reddito imponibile, quindi al netto degli oneri deducibili, risultante dalla dichiarazione dei redditi, tutti i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (come gli interessi bancari sui depositi) nonché i redditi provenienti da enti vari e da stati esteri che non subiscono tassazione in Italia.

Il reddito di riferimento per l'esonero è quello dell'anno precedente, quindi per il canone 2015 il reddito da tener presente è quello 2014. Sul sito e presso le sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il modello di richiesta esonero che è autocertificato. Sarà compito della Rai eseguire tutti i controlli per concedere il beneficio. La domanda deve essere consegnata direttamente agli uffici territoriali dell'Agenzia o spedita per posta alla Direzione Provinciale delle Entrate di Torino. Per le domande di esonero di quest'anno, coloro che hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età entro il 31/01/2015 devono fare domanda entro il 30/04/2015 per gli altri che hanno compiuto gli anni dopo tale data l'esonero scatterà solo per il secondo semestre e la scadenza della domanda è il 31/07/2015.

L'esenzione viene confermata in automatico per gli anni successivi senza bisogno di ulteriori domande. Sarà obbligo del beneficiario comunicare di non voler più essere esente qualora nel corso degli anni abbia perso le condizioni che lo ammettevano al beneficio. Infatti per esoneri non dovuti sono state previste multe salate che vanno da 500 a 2.000 euro.

Il caso più eclatante però è che la Rai rimborserà il canone pagato a partire dal 2008 a tutti quei soggetti che avevano diritto all'esenzione già a quella data. Quindi se un signore, non conoscendo la norma, ha continuato a pagare il canone nonostante avesse i requisiti reddituali ed avesse 75 anni già nel 2008 può ottenere rimborso presentando domanda.

Anche per quanto concerne il modello di rimborso può essere reperito on line o recandosi alla propria Agenzia delle Entrate e consegnato o spedito come per la domanda di esenzione. Fisicamente il rimborso delle somme erroneamente pagate dovrebbe avvenire per contanti allo sportello postale dopo aver ricevuto comunicazione dall'Agenzia delle entrate.