Il 18 giugno 2015 è stata depositata la sentenza n. 113/2015 emessa dalla Corte costituzionale che farà sicuramente gioire buona parte degli automobilisti e che rischia di mettere in seria difficoltà i conti degli enti pubblici.

Nel suddetto provvedimento, infatti, i giudici di legittimità hanno dichiarato incostituzionale una parte del nuovo codice della strada, precisamente l'articolo 45, norma che disciplina l'uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione, nonchè il controllo e l'omologazione delle stesse, deleggittimando in tal modo una parte delle multe emesse a danno di chi è stato"pizzicato" dagli autovelox.

Il contenuto della sentenza

Secondo i giudici, la suddetta disposizione lede in maniera irreparabile l'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce i principi di uguaglianza e ragionevolezza della legge; ciò in quanto il comma 6 del già citato articolo 45 non prevede la periodica verifica e taratura delle apparecchiature utilizzate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, fattore che determina una violazione del secondo principio appena menzionato "sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza".

Le conseguenze di tale decisione

La sentenza in questione, come anticipato sopra, non permette di poter presentare ricorso contro tutte le contravvenzioni giunte a seguito di fotografia scattata da autovelox; risulta necessario, a tal proposito, chiarire le tipologie di apparecchiature per il controllo della velocità esistenti leggendo, contestualmente, quanto scritto dai giudici di legittimità nella sentenza, al fine di poter chiarire tale importante punto.

Gli autovelox si distinguono in due categorie: quelli che funzionano autonomamente e quelli che vengono utilizzati dalle forze dell'ordine.

Se la multa è giunta a seguito di fotografia dal secondo tipo di autovelox, non è possibile presentare ricorso; ciò in quanto i giudici della Corte costituzionale hanno ricordato che "l'art.

4 del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 29 ottobre 1997 (Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego) escluderebbe la necessità di controlli periodici di taratura e funzionamento degli strumenti di misura impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale, essendo riservata la procedura di verifica solo alle apparecchiature utilizzate con modalità completamente automatiche".

Alla luce di tale considerazione, restano nel campo dei verbali impugnabili tutti quelli erogati a seguito di fotografia scattata da apparecchiature elettroniche per il controllo della velocità automatiche non revisionate; il CODACONS, a tal proposito, ha già annunciato, commentando a caldo la notizia, l'arrivo di "una valanga di ricorsi a tutela degli automobilisti".

Consiglio finale

Si desidera, a fronte di quanto spiegato, invitare tutti a comprendere a pieno il campo di applicabilità di tale importante sentenza prima di depositare un ricorso contro cui le amministrazioni, con estrema probabilità, opporranno non poca resistenza.