La legge di Stabilità 2016 ha sostituito il Regime dei Minimi, che prevedeva una tassazione sostitutiva del 5%, con il Nuovo Forfettario 2016. Il nuovo regime forfettario abroga quindi tutti i precedenti regimi di favore riservati alle attività economiche di ridotte dimensioni. Esso prevede anche la tassazione ridotta al 5%, per i primi 5 anni di attività, solo però per chi aderisce al regime nel 2016. A scadenza dei 5 anni la tassazione sale invece al 15%. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato la possibilità di revocare l’opzione esercitata nel 2015 per il regime ordinario, aderendo al Forfettario 2016 tenuto conto delle importanti novità introdotte da tale regime.

I contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi nel 2015, se scelgono di passare al Forfettario, saranno però soggetti ad una tassazione ridotta al 10% per i primi 5 anni di attività. I medesimi contribuenti potranno scegliere di applicare le disposizioni sempre relative al nuovo Regime forfettario anche se hanno iniziato nuove attività economiche, per il periodo che rimane al compimento dei 5 anni dall’inizio dell’attività.

Passaggio dal Regime dei minimi al nuovo Forfettario

La Legge di Stabilità per 2016 ha previsto che possono accedere al nuovo regime Forfettario i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito non superiore a 30mila euro. E’ stato previsto anche un innalzamento delle soglie relative ai ricavi percepiti nel 2105 cui fare riferimento per l’accesso al regime.

(15.000 euro ad esempio per i professionisti). Il vecchio Regime dei Minimi può comunque continuare ad essere utilizzato, sino alla naturale scadenza dei 5 anni di attività o del compimento di 35° anni di età. Il contribuente sottoposto al regime dei minimi inoltre può uscirne nell’ipotesi in cui superi la soglia di ricavi di 30mila euro.

Ricordiamo che quest’ultimo può anche scegliere il regime contabile ordinario o appunto il nuovo regime Forfettario. Ebbene evidenziare che il regime forfettario 2016 costituisce il regime naturale qualora l’impresa o il professionista ha tutti i requisiti di accesso previsti dalla legge e non incorre in una delle cause di esclusione.

In tali ipotesi non è necessaria quindi che gli stessi esprimono una specifica opzione. È invece necessaria una esplicita opzione per il Forfettario in sede di avvio attività.

Similitudini e differenze tra i due regimi contabili agevolati

I vantaggi fiscali sia per il regime dei minimi sia per il Nuovo Forfettario si equivalgono. Ovvero vi è un esonero dalla tassazione Irap, Irpef, dalle addizionali e dall’Iva. I contribuenti sono esonerati dagli obblighi delle scritture contabili, di tenere i registri Iva, ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle. Non si è sottoposto agli studi di settore; non è prevista la ritenuta d’acconto. Sono però presenti anche delle differenze con il vecchio Regime dei Minimi, in primis sulla determinazione dei redditi.

Nel Regime dei Minimi il reddito viene determinato sottraendo i costi inerenti all’attività dai ricavi. Nel Forfettario, invece il reddito è determinato decurtando i ricavi con un coefficiente di redditività(del 78%, per i professionisti). Non è dunque possibile dedurre alcuna spesa. Sulle fatture non viene addebitata l’Iva. Il nuovo Forfettario offre una minore convenienza se sia hanno molte spese, in quanto è possibile dedurre dal reddito solamente contributi previdenziali. Il discorso invece cambia invece se si tratta di un professionista con spese molto esigue.