La legge di Stabilità 2016 ha modificato di nuovo il Regime dei minimi, innalzando, per i professionisti, la soglia di reddito che ne determina l'ingresso da 15 mila a 30 mila euro. Essa introduce dal 1° gennaio 2016 il nuovo regime forfettario il quale sarà l’unico regime agevolato per chi apre una nuova partita IVA. Chi inizia quest’anno l’attività può scegliere quindi tra il regime ordinario (aliquota del 15% ) e quello forfettario sostitutivo ai fini Irpef e Irap, a seconda che si tratta di una nuova attività o di una prosecuzione di quella svolta prima sotto altro titolo.

Devono sussistere 3 requisiti per accedere al nuovo regime forfetario 2016:

  • non aver conseguito ricavi superiori alla soglia dei 30mila euro.
  • non aver superato i 20mila euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.
  • non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5mila euro lordi.

Inoltre, chi non ha potuto fare ingresso lo scorso al Regime dei minimi 2015 perché superava la soglia dei 15 mila euro, potrebbe rientrarvi quest’anno posto che il regime forfettario 2016 costituisce il regime naturale per chi ha tutti i requisiti di accesso previsti dalla legge.

Casistica sul nuovo regime forfettario del 2016

Grazie alla finanziaria 2016 l’aliquota dell’imposta sostitutiva del regime forfettario 2016 è fissata appunto al 5%.Tale aliquota potrà essere applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività dal 2016 (indipendentemente dall’età anagrafica), dopo il quinto anno tale aliquota sale al 15%.

Devono in tali ipotesi sussistere però alcune condizioni. Non bisogna infatti aver esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa. La nuova attività non deve essere il proseguimento di un lavoro svolto come dipendente. Per coloro che hanno scelto il regime agevolato prima del 2015, lo stesso viene applicato fino alla sua naturale scadenza ( 5 anni o fino al compimento di 35 anni).

Maggior vantaggi fiscali li avranno in ogni caso i contribuenti di piccole dimensioni che hanno invece scelto nel 2015 il regime agevolato della precedente Finanziaria, il quale prevedeva un prelievo fiscale, sostitutivo di Irpef ed Irap, del 15 % ma solo per il 2015. Questi contribuenti infatti se hanno avviato una nuova attività l'anno scorso possano applicare da quest’anno il nuovo regime forfettario del 5% fino a naturale scadenza.

Chi invece era nel regime ordinario perché non in possesso dei requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni del Regime dei minimi 2015, potrà aderire al nuovo regime forfettario fino all'anno 2019. Resta ferma però la determinazione forfettaria del reddito attraverso percentuali di redditività che non sono mutate tra 2015 e 2016.

Un unico tetto per i redditi

Coloro che decidono di aderire al regime forfettario inoltre non vedranno applicarsi quella regola secondo cui si potevano calcolare i contributi previdenziali per Inps (artigiani) sul reddito effettivo invece che sul minimale. Dopo la sua abrogazione vi è da adesso la possibilità di applicare una riduzione del 35% che compete ai titolari di reddito d’impresa, esclusi i professionisti.

Una altra novità riguarda proprio l’abrogazione dell’obbligo di confrontare il reddito da lavoro dipendente con quello da lavoro autonomo. Da oggi si applicherà infatti la regola che impone di non superare un reddito da lavoro dipendente ( o da pensione) di 30mila euro per il forfettario. Se il rapporto di lavoro è cessato Il tetto non si applica. Per info su tasse premi tasto segui