A fronte della L 208/2015,per chi passa al forfait, è prevista la determinazione agevolata dei doveri di contribuzione per la Gestione previdenziale Inps. Con il nuovo dispositivo che giunge a correggere la precedente L 190/2014, il carico del contribuente, artigiano o commerciante a regime, per il fondo previdenziale è previsto al 35%, ma a differenza della normativa decaduta al 31 dicembre 2015, viene reintrodotto il meccanismo dell’accredito contributivo in corso d’anno nei termini trimestrali, laddove era prevista la liquidazione in sede di dichiarazione.

Il messaggio Inps reintroduce il minimale

Per i soggetti che si avvalevano del precedente regime agevolato, i compiti fiscali si espletavano in fase di dichiarazione, in ragione dell’esonero dal minimale contributivo. Il nuovo tenore invece reintroduce obblighi precedentemente vigenti, per cui la quota contributiva è stabilita per una parte sul minimale del reddito generato nell’anno al quale i contributi si riferiscono, senza inclusione nel computo del reddito prodotto, e per l’altra parte sul reddito eccedente il minimale. Il commento tecnico alla Legge di Stabilità 2016 ha chiaramente prescritto la reintroduzione del minimale con abbattimento del coefficiente al 35%. Di conseguenza, con la nuova ratio, i contribuenti dovranno adempire al versamento a fini previdenziali in corso d’anno, secondo le normali scadenze trimestrali.

Va inoltre precisato che rimanendo attuale l’art. 1 comma 79 della L 190/2014, senza variazioni al resto della disciplina sulle agevolazioni contributive, le operazioni a saldo e acconto vanno adempite entro i termini validi per i versamenti richiesti sulla base della dichiarazione dei redditi.

Come aderire

Con il messaggio del 26 gennaio 2016 n.

286,l'Inps ha raccomandato ai nuovi imprenditori forfettari di comunicare la propria adesione alla nuova disciplina contributiva, come pure i soggetti che hanno svolto il cambio di regime. Per questi non vale il rinnovo automatico, per cui bisogna agire tramite il modello telematico editabile dal Cassetto previdenziale Inps.

Coloro che invece esercitano attività di impresa, ma ancora non sono registrati con una posizione assicurativa devono ricorrere alla documentazione cartacea che si trova allegata alla circolare dell’Istituto. Tali operazioni vanno in entrambi i casi esaurite entro il 28 febbraio, pena la decadenza, anche qualora esso coincida con il sabato o giorno festivo, non essendo autorizzato il differimento al primo giorno lavorativo successivo.