I commi da 115 a 121 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 contengono novità di rilievo, consistenti in agevolazioni fiscali concesse per le imposte dirette ed indirette su determinate operazioni, tra cui l'assegnazione ai soci, da parte delle società di persone e di capitali, dei beni immobili e mobili registrati, di proprietà delle stesse. Il 30 settembre 2016 costituisce la data entro cui poter usufruire, a determinate condizioni, della tassazione agevolata.

Le tipologie di beni assegnabili

Il comma 115 dispone che l'assegnazione può riguardare beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati direttamente nell'attività di impresa e beni immobili diversi da quelli indicati nel primo periodo del secondo comma dell'art.

43 del TUIR. Sono dunque assegnabili in via agevolata: i beni "merce", annoverati tra le rimanenze, come gli immobili costruiti per la rivendita dalle società edili; i fabbricatiabitativi detenuti al fine di locarli a terzi, cioè quelli "patrimonio" il cui reddito rientra nella categoria d'impresa ma viene determinato con criteri catastali (art. 90 TUIR); i fabbricati strumentali per natura (opifici e negozi), non direttamente usati; terreni agricoli e zone edificabili; beni mobili registrati (auto e moto). In sostanza ogni bene mobile registrato o immobile può essere assegnato in via agevolata se non utilizzato direttamente nell'attività di impresa. Quindi un capannone locato può usufruire della agevolazione mentre un fabbricato abitativosede operativa della società ne sarebbe escluso.

Si è usato il condizionale poiché la legge non prevede una data di riferimento e si ritiene l'Agenzia delle Entrate confermi quanto precisato nella circolare 112 del 1999, ossia che al fine dell'agevolazione il mancato utilizzo diretto deve verificarsi con riferimento alla data dell'atto notarile d'assegnazione. Quindi, ad esempio, l'immobile usato fino al 30 maggio 2016 e in seguito locato o dato in comodato, può essere assegnato in via agevolata soltanto dopo la suddetta data.

Ovviamente il mancato utilizzo diretto deve essere reale e dimostrabile con documenti di data certa. La locazione o il comodato andranno regolarmente registrati, mentre per un eventuale cambio della sede operativa farà fede la variazione dati presentata all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, come anticipato, il requisito formale non è sufficiente, la destinazione differente deve essere effettiva ed è vivamente sconsigliato simulare contratti o raggirare la norma in via artificiosa.

Il requisito dell'iscrizione nel libro soci

Il dettato normativo prevede che gli assegnatari devono essere soci già dal 30 settembre 2015 e che ciò risulti dal libro soci, "ove prescritto" . Tal ultima locuzione è indice del fatto che il legislatore ha ritenuto opportuno non privare delle agevolazioni in esame, quelle società per legge non obbligate alla tenuta del libro soci, quali le società personali e le srl. Difatti, per tali ultime, il DL 185 del 2008 ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro soci. In tali casi in luogo del predetto libro farà fede la visura camerale. Quanto poi alla circostanza che tutti i partecipanti alla società siano soci almeno dal 30 settembre 2015, in realtà l'intento del legislatore è agevolare chi socio lo era già in tale data, per cui l'assegnazione agevolata può avvenire esclusivamente nei confronti di tali ultimi non essendo invece indispensabile che tutti i membri della società siano soci perlomeno dal 30 settembre 2015. Per altre informazioni di economia e fisco cliccate Segui in alto a destra.