Non decollano le società tra professionisti.Dall'aprile del 2013, da quando cioè per legge è possibile costituirle, quelle iscritte al Registro delle imprese ammontano a 939 in tutto il territorio dello Stato. Dai dati in possesso di "Infocamere" è emerso che la metà di esse opera nel campo della contabilità e dei servizi legali, un centinaio offre prestazioni nel settore ingegneristico, ed altrettante si occupano invece di assistenza sanitaria. La maggior parte riveste la forma giuridica di società a responsabilità limitataed è composta da giovani.

Anche questospiegal'esiguità del capitale sociale, spesso inferiore ai 10 mila euro.

Le ragioni del mancato appeal

Desta perplessità l'insicurezza sul regime fiscale applicabile, non disciplinato dalla legge istitutiva, tanto meno dal regolamento di attuazione. Più volte la dottrina ha espresso il proprio punto di vista, proponendo quella di lavoro autonomo, tassabile per cassa, come l'esatta qualificazione del reddito prodotto da tali società. In realtà, finora gli interventi normativi sono stati soltanto ipotizzati, senza trovare alcuna attuazione. In antitesi a tale corrente di pensiero si è posta l'Agenzia delle Entrate, la quale in risposta ad un interpello formulato nel 2014, ha precisato che quello prodotto dalle Stp è da annoverare nella categoria del reddito d'impresa, con tassazione per competenza.

Si crede in un ripensamento che al più presto venga tradotto in legge, e d'altronde tale orientamento non è condivisibile, anzitutto perché il metodo per classificare un reddito all'interno dell'una piuttosto che dell'altra categoria, deve basarsi sulla fonte da cui esso proviene (nella specie, prestazione d'opera intellettuale da parte di liberi professionisti) e non guardare alle modalità con le quali è stato prodotto (in forma societaria piuttosto che singolarmente).

Inoltre, in un contesto asfittico di crisi perdurante, come quello attuale, dove le difficoltà ad incassare sono notevoli, tassare il reddito di tali società in base al criterio della competenza, significa creare disparità tra le medesime ed i professionisti che invece operano singolarmente e dichiarano i compensi al fisco per cassa, ossia nel modello Unicoal momento della effettiva percezione degli stessi.

Incide, inoltre, in via sfavorevole, il divieto di partecipare contemporaneamente a più Stp, come anche l'esclusione dellapossibilità della partecipazione ad una di esse (se costituite come società di persone o se srl che abbiano optato per la trasparenza fiscale) come socio d'opera intellettuale, per chi è già in possesso di partita iva ed opera individualmente nel regime dei nuovi forfettari.

Soci d'opera e soci di capitale

Come noto, la legge istitutiva prevede la possibilità che alle Stppartecipino anche soci finanziatori, ossia di solo capitale, come anche è previsto che le stesse possano essere costituite da lavoratori autonomi che svolgono identica professione, e che possano essere ancheStp multidisciplinari.

Basti vedere la toscana Hyper Stp, partecipata da tredici professionisti tra ingegneri, commercialisti, agronomi, geometri ed informatici. Indubbiamente, ciò costituisce un notevole passo in avanti sotto il profilo organizzativo, che consente di poter far fronte in via più agevole alle richieste del mercato e di essere al passo con i competitors europei. "Attraverso la Stp multidisciplinare - spiega il presidente del CDA della Hyper - stiamo offrendo servizi che singolarmente non avremmo mai potuto erogare". Insomma, sia pur tra mille sfide e difficoltà, è l'inizio di una nuova era?