L’amministratore delegato di Equitalia, in audizione alla Camera dei deputati, ha annunciato che nel periodo di Ferragosto i contribuenti non riceveranno cartelle di pagamento,né subiranno fermi dell’auto, ipoteche o pignoramenti. Ernesto Maria Ruffini ha dichiarato, infatti, che la misura verrà presa come un segno di attenzione verso i contribuenti, aggiungendo anche di voler mandare allo sportello i suoi dirigenti per fargli conoscere gli intoppi burocratici. Sì, perché molto spesso capita che Equitalia imputi debiti per cartelle di pagamento mai notificate, formuli delle richieste di pagamento per crediti ormai prescritti o riceva dei ricorsi in autotutela che vengono cestinati.

Ecco quindi che al contribuente tocca correre ai ripari e richiedere innanzitutto un “Estratto di ruolo” da cui risulta se a suo carico ci sono dei debiti.

Esso viene stampato su richiesta dello stesso, direttamente allo sportello di Equitalia, e contiene le cartelle di pagamento non saldate. È possibile richiederlo anche telematicamente sul sito dell'ente, accedendo alla sezione "cittadino o imprese". Occorre poi cliccare su “controlla situazione - estratto conto” previo possesso delle credenziali fornite dall’Inps o dall’Agenzia delle Entrate.

Qual è la funzione dell’estratto ruolo?

L’estratto ruolo serve innanzitutto a verificare l’intervenuta prescrizione di debiti iscritti a ruolo e mai comunicati al contribuente.

Inoltre, nel caso di mancata prescrizione del debito si può comunque verificare il corretto operato di Equitalia e confrontare la coincidenza fra gli importi non versati, così come risultano al contribuente, con quelli registrati nella banca dati dell'ente. Ricordiamo, comunque, che l’estratto di ruolo non ha mai valore di prova, essendo un documento interno e formato solo da Equitalia.

L’agente di riscossione in giudizio, quindi, non può dimostrare l’esistenza di un proprio credito esibendo solo questa documentazione. Infatti è tenuto a produrre le copie delle cartelle notificate e gli originali delle “relazioni di notifica” o degli “avvisi di ricevimento” delle relative raccomandate. L’estratto di ruolo cartaceo, in particolare, contiene una 1^ intestazione che indica gli estremi del contribuente, il numero e l’anno del ruolo, la data del visto, la data di notifica e il numero della cartella.

Seguono una serie di colonne che indicano, oltre al codice tributo, anche l’anno di riferimento e l’importo dovuto (colonna carico iscritto a ruolo).

Se risulta che lacartella non è stata mai notificata o è prescritta

Qualora il contribuente, attraverso l’estratto ruolo dovesse venire a conoscenza di una cartella mai notificata, può fare ricorso al giudice senza dover rispettare un preciso termine di scadenza, per chiedere la cancellazione del debito. Occorre però attendere un successivo atto di Equitalia, come un fermo dell’auto o un pignoramento ed impugnarlo.

Viceversa, nel caso cui si riceva una cartella di pagamento e si ritenga che l’importo non sia dovuto o non sia corretto, si deve fare ricorso al giudice entro 60 giorni dalla notifica della stessa.

Infine se la cartella si riferisce ad un debito prescritto, è possibile presentate sia un’istanza in autotutela all’ente titolare del credito e ad Equitalia, sia proporre ricorso. Per verificare l’intervenuta prescrizione bisogna leggere la data in cui è stata notificata la cartella e calcolare, in base ai termini previsti dalla legge, se essa è intervenuta.

Il ricorso, nel caso in cui il debito si riferisce ad un tributo come IVA, Irpef, Ici, Tasi, Tari, Imu, bollo auto e canone Rai, è presentabile alla Commissione Tributaria. Il contribuente può difendersi da solo per le controversie di valore non superiore ai 3.000 euro. Se si tratta di contravvenzioni e multe, la competenza è del Giudice di Pace e ci si può presentare in giudizio da soli fino a 1.000 euro. Per approfondimenti su quest'argomento, potete premere il bottone "Segui".