Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare n.1/DF/2016 ha illustrato gli adempimenti a cui sono tenuti gli enti locali per la gestione delle procedure di rimborso, riversamento e regolazione contabile dei tributi locali. La circolare precisa che se tali procedure riguardavano primo solo l’IMU ora sono estesw anche alla TARES (tassa sui rifiuti), all’imposta municipale immobiliare (IMI) e immobiliare speciale (IMIS) presenti nelle province autonome di Bolzano e Trento. Dato che per tali tributi si sono verificati degli erronei versamenti è stato previsto che la richiesta dei rimborsi e la comunicazione dei relativi dati debba avvenire esclusivamente in via telematica.

La circolare precisa anche le modalità con cui i contribuenti possono presentare istanza di rimborso.

Domande di rimborso per i versamenti in misura superiore

Il Dipartimento delle finanze, per quanto riguarda l’ipotesi di versamenti eseguiti in eccesso, ha previsto che il contribuente deve presentare un’istanza di rimborso all’ente locale nel caso sia di versamento di competenza dell’erario sia di versamento di competenza del comune. L’istanza di rimborso deve essere motivata a pena di nullità e va sottoscritta. Nel caso di maggiori versamenti effettuati dal contribuente deceduto, spetta agli eredi presentare la richiestadi rimborso. Il contribuente deve indicare nella propria istanza il proprio codice IBAN per ottenere il rimborso relativo a somme versate allo Stato.

È possibile utilizzare anche altri strumenti come l’assegno circolare emesso da Banca d’Italia o del denaro contante da riscuotere presso la Banca d’Italia. Il rimborso delle somme versate e non spettanti deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del versamento o dall’accertamento del diritto alla restituzione.

Ovvero dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che conferma il diritto. In tali casi quindi l’ente locale provvede alla restituzione totale o parziale di somme versate e non dovute a titolo di tributi comunali.

Ipotesi di versamento di somme a Comune incompetente

Riguardo agli specifici adempimenti che gravano sul contribuente, la circolare ha precisato che se il versamento viene effettuato ad un comune incompetente per poter “recuperare” le somme versate è necessario predisporre una comunicazione sia al comune competente sia a quello incompetente, che deve contenere: l’importo versato, gli estremi del versamento, i dati ipo-catastali dell’immobile; l’ente locale destinatario del versamento e quello che ha ricevuto il versamento erroneamente.

In capo a tutti gli enti locali è invece previsto l’obbligo di procedere entro 180 giorni dopo la conoscenza dell’errato versamento, al riversamento delle somme erroneamente percepite all’ente locale competente.

E questo succede sia quando è il contribuente che ha fatto la segnalazione sia quando è l’ente locale stesso a prendere conoscenza del fatto che ha ricevuto un versamento a lui non spettante. Il contribuente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di rimborso relativo ad un tributo locale riscosso, può chiedere, tramite un'apposta istanza, che il credito tributario vantato venga portato in deduzione di successivi pagamenti relativi al medesimo tributo. Per gli enti locali scatta l’obbligo di comunicare al MEF anche l‘esito della procedura del riversamento, esclusivamente con modalità telematiche. Per altre info su tema potete premere il tasto Segui accanto al nome.