Equitalia tramite il suo a.d. Ruffini ha annunciato alcune novità che mirano a semplificare le cose a tutti quegli italiani che hanno debiti con il massimo concessionario della riscossione. Il primo vera cambiamento riguarda proprio il fatto che è possibile richiedere una rateizzazione fino a 50 mila euro, con rate fino a 50 euro al mese la cui proposta di rateizzazione sarà inserita nella comunicazione. Il contribuente debitore può poi sospendere la riscossione e verificare l’esistenza di procedure in corso. Altri cambiamenti annunciati riguardano invece la cancellazione delle 3 società Equitalia Nord, Centro e Sud, che verranno sostituite da un’unica Equitalia che opererà su tutto il territorio nazionale.
Sul fronte dei servizi inoltre è possibile utilizzare Spid, il Sistema pubblico di identità digitale per verificare la propria situazione debitoria. Inoltre ricordiamo che si può senz’altro usare lo stesso l’Area riservata del sito gruppoequitalia.it ed i servizi online dell’Agenzia delle entrate o dell’Inps, attivi 24 ore su 24.
Questi i servizi messi a disposizione da Equitalia
Sono poi disponibili altri servizi che non necessito di autenticazione: il servizio paga online con carta di credito, trova sportello e il servizio dell’assistenza telefonica e via email. Restano invece quattroi principali e più importanti servizi online. Quello che permette di:
- controllare la propria situazione debitoria e quindi di stampare anche l’estratto conto con tutto l’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento, la presenza di procedure, il piano di rateizzazione. E’ possibile inoltre pagare anche in questo modo i debiti in sospeso;
- rateizzare il debito. Tale richiesta consente di ricevere il piano della dilazione con tutti i bollettini che permettono di effettuare i pagamenti;
- stampare i documenti personali e i bollettini Rav per pagare le rate;
- sospendere la riscossione, attraverso una relativa domanda se si ritiene di non dover pagare gli importi richiesti.
Scadenza dopo 1 anno della cartella di pagamento di Equitalia
Altre importante informazione da tenere presente è il fatto che la cartella di pagamento di Equitalia scade in ogni caso dopo un anno.
Il DPR n. 602/197 impone infatti ad Equitalia di non iniziare l’esecuzione forzata se non sono prima decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ma non oltre il termine di un anno da quella stessa notifica. Nel caso in cui non dovesse essere notificato l’atto di pignoramento entro un anno dalla notifica della cartella ebbene precisare comunque che Equitalia può sempre inviare una intimazione di pagamento, che perde efficacia decorsi 180 giorni dal giorno della sua notifica.
Il pignoramento inoltre non può intervenire prima di cinque giorni dopo la notifica dell’intimazione. Qualora la notifica non avviene, anche in tal caso l’avvio di un pignoramento è da considerarsi nullo. La notifica dell’intimazione ad adempiere incontra sempre il limite che non deve essere intervenuta la prescrizione del tributo o delle sanzioni che possono quindi variare fra loro.
Si considerano atti d’interruzione del termine di prescrizione: la notifica di una nuova cartella di pagamento, di un atto di pignoramento o di un’intimazione al pagamento. L’atto di intimazione, a pena di nullità deve contenere l’indicazione del responsabile del procedimento ed è impugnabile in commissione tributaria per vizi propriPer il fermo o ipoteca non bisogna invece notificare l’intimazione di pagamento. Per il debito sotto i milleeuro, l’esecuzione forzata è sempre preceduta da una comunicazione, con posta ordinaria che contiene tutte le iscrizioni a ruolo. Prima di iniziare l’esecuzione Equitalia deve poi attendere il decorso di 120 giorni. Per altri aggiornamenti su tali argomenti potete premere il bottone segui accanto al nome dell'autore.