Tante le novità introdotte dal Governo nella sua manovra finanziaria del 2016 che riguardano i balzelli sugli immobili, Tasi ed IMU. Se la prima riguarda esclusivamente fabbricati, l’IMU è dovuta anche sui terreni. La riduzione del prelievo fiscale sugli italiani voluta dal Governo ha prodotto riduzioni ed esenzioni di imposta sia sulla Tasi che sull’IMU, ma su alcuni casi è opportuno fare chiarezza, soprattutto alla luce di alcune comunicazioni ufficiali del Ministero proprio in ottica chiarimenti.

IMU agricola, chi deve pagare?

L’IMU agricola di norma è dovuta da tutti i proprietari terrieri, coloro che hanno terreni intestati al catasto.

Come dicevamo però, su molti terreni esistono importanti esenzioni dal pagamento del balzello sugli immobili, alcune per la tipologia del terreno, altre per la sua ubicazione geografica ed altre per la categoria in cui rientra il proprietario. Ricapitolando, l’IMU non è dovuta sui terreni ubicati nelle isole minori dello stivale. Inoltre, tutti i terreni che ricadono nelle zone considerate montane o parzialmente montane dalla circolare n° 9 del Ministero delle Finanze emanata nel 1993. Esenzione anche per i terreni di proprietà o condotti da soggetti come i coltivatori diretti ed in genere tutti i professionisti in agricoltura, quelli che sono iscritti alla previdenza e pagano i contributi INPS.

Questa è una delle novità più importanti inserite in stabilità perché fino allo scorso anno, i terreni situati in comuni non montati erano soggetti ad IMU anche se di proprietà o condotti da professionisti agricoli. Per questi quindi, da quest’anno l’IMU non è mai dovuta indipendentemente dall’ubicazione geografica del terreno.

Bisogna sapere che le esenzioni IMU non fanno alcun riferimento alla coltura con cui è trattato il terreno, quindi non si paga l’imposta a prescindere che i terreni siano orti, seminativi o addirittura incolti e pascoli. Su questo, fa chiarezza una sentenza della Corte di Cassazione del 2012, precisamente la 7369 che sottolinea il fatto che le imposte sugli immobili, gravando sul valore dell’immobile, prescindono dall’utilizzo dello stesso perché indirizzate sulla loro suscettibilità ad essere destinati ad un eventuale utilizzo per tipologia.

Scadenza, calcolo e casi particolari

Un caso che rischiava di provocare un conflitto interpretativo è l’esenzione IMU per i terreni agricoli che ricadevano in una Azienda a carattere familiare o di una società. Come dicevamo, la Legge di Stabilità ha reso esenti tutti i terreni appartenenti a professionisti in agricoltura ma senza sottolineare l’applicazione di questa regola ad Aziende e Società che spesso utilizzano terreni intestati non solo al titolare ma anche a soci ed altri soggetti. Per molti comuni, era necessaria ai fini dell’agevolazione, la conduzione diretta, cioè il proprietario del terreno doveva esserne l’utilizzatore singolo. Con una nota del 23 maggio, il Ministero di Economia e Finanze ha chiarito il caso definendo esenti dall’IMU anche i terreni di proprietà di un coadiuvante dell’Impresa agricola di famiglia.

Stessa regola per coloro che risultano soci di Aziende Agricole a cui hanno affittato o ceduto in comodato i terreni di loro proprietà. Come per i fabbricati, anche per i terreni, l’IMU va pagata in due rate, l’acconto ed il saldo. La prima scadenza ormai è arrivata, infatti la prima rata o acconto che dir si voglia va versata entro il 16 giugno prossimo per non incorrere nel ravvedimento operoso per pagamenti ritardati dopo la data prevista. Per quanto riguarda le modalità di calcolo, queste sono le stesse del 2015, comprese le aliquote da applicare che ricordiamolo, sono stabilite da ogni singolo comune con le classiche delibere di giunta.