Il 16 giugno, molti italiani saranno chiamati alla cassa per pagare il primo acconto delle imposte sugli immobili. Con le modifiche alla normativa su IMU e Tasi che il Governo ha introdotto con la Legge di Stabilità 2016, molte cose sono cambiate. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dal calcolo ai casi di esenzione.

Abolite la Tasi e l’IMU sulla prima casa

A meno che qualche comune virtuoso non abbia previsto deroghe o rinvii per la scadenza dei pagamenti del 16 giugno, tutti i cittadini italiani saranno chiamati a pagare la prima rata o acconto che dir si voglia degli odiati balzelli sugli immobili.

Renzi a fine 2015 promise di cancellare le tasse sulle case che gli italiani detenevano ed utilizzavano come abitazione principale. Con la Legge di Stabilità la promessa è stata mantenuta e quindi, a meno che la casa in questione non risulti di lusso in catasto, quindi di categoria A1, A8 o A9, la prima casa non sarà soggetta ad IMU o Tasi. Tra le prime case esenti rientrano anche quelle assimilate, come quella che un giudice ha assegnato al coniuge nei casi di separazione e divorzi. Anche gli immobili a proprietà indivisa come quelle delle cooperative rientrano tra gli immobili esenti. Infine, case popolari o di edilizia residenziale pubblica nel caso rientrino tra i cosiddetti alloggi sociali.

Per chi non si rivolge a CAF, professionisti abilitati e così via, sul web sono molteplici i siti o i programmi che permettono di calcolare quanto dovuto e perfino di compilare, scaricare e stampare il modelloF24che è quello utile al pagamento.

Chi paga IMU e Tasi allora?

Oltre che le esenzioni, per molti contribuenti sono importanti anche alcune concrete possibilità di sconto di imposta.

È il caso delle case date in comodato d’uso gratuito ai figli che possono portare alla riduzione del 50% di quanto dovuto. In questo caso però era necessario aver registrato già ad inizio anno il contratto di comodato, pagando le imposte relative che si aggiravano intorno alle 220 euro e tutte le marche da bollo necessarie.

Per chi non lo ha fatto, o lo ha fatto in ritardo, l’acconto sarà dovuto a prezzo pieno, mentre provvedendo ad espletare la procedura di registrazione si potrà ottenere lo sconto per il saldo del 16 dicembre. Anche le case date in affitto possono ottenere uno sconto in termini di Tasi ed IMU. La condizione è però aver stipulato un contratto a canone concordato. In questo caso lo sconto sarebbe del 75% dell’aliquota che il proprio comune ha deliberato ed il padrone di casa, nel momento in cui presenta la dichiarazione IMU al proprio comune, deve sottolineare il canone concordato per l’immobile in questione.