È sempre più vicina la data di scadenza per il versamento dell’acconto Imu e Tasi, prevista per il 16 giugno. Quest’anno nel segno di diverse novità. Cominciamo dalla più rilevante, che interessa milioni di contribuenti italiani: abolizione delle due imposte sulle prime abitazioni occupate dai rispettivi proprietari. Stesso discorso per gli inquilini che hanno la residenza nell’appartamento locato. L’esonero non riguarda, invece, le case rientranti nelle categorie di lusso: “A/1”, “A/8” e “A/9”, i cui proprietari dovranno versare quanto previsto senza alcuna riduzione.
Entrando nel merito delle singole situazioni va evidenziato che per i proprietari della prima casa, e non si tratta di semplici dettagli, l’abitazione dovrà essere necessariamente quella in cui il contribuente ha fissato la residenza e abita regolarmente tutto l’anno. Le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 consentono agli inquilini - sempre con la residenza nell’abitazione della quale sono locatari - di non pagare la parte di competenza che era dovuta. Differente il caso in cui l’inquilino non risieda nell’immobile in questione: in tale ipotesi verserà la Tasi nella percentuale prevista.
Sconti per chi affitta a canone concordato
Dei benefici della nuova legge potrà godere anche il coniuge proprietario di un appartamento assegnato all’altro dal giudice, successivamente a una causa di separazione: non dovrà versare il Tributo per i servizi indivisibili né l’Imposta municipale propria.
Benefici anche per i proprietari che affittano un immobile a canone concordato: sconto del 25% su Imu e Tasi. A tal proposito, sul sito internet del ministero delle Finanze si legge che la prima rata dell'Imu e della Tasi "deve essere calcolata sulla base delle aliquote applicabili nell'anno 2015”. I contratti d’affitto devono essere regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, condizione imprescindibile in tutti i casi.
Risparmi per le case in comodato a genitori e figli
La materia è vasta, riguarda anche i proprietari che hanno concesso una casa in comodato d’uso ai genitori e ai figli. Il bonus è del 50% sul versamento di Tasi e Imu. I familiari, parenti in linea retta, non potranno utilizzarla come seconda abitazione né potranno fissare altrove la propria residenza anagrafica.
Il comodante deve possedere un solo immobile in tutto il territorio nazionale e risiedere e dimorare nello stesso comune in cui si trova la casa che è stata concessa in comodato. La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso, possieda nello stesso comune un altro appartamento adibito a propria abitazione principale. Non dovranno versare l’Imu, infine, i proprietari di terreni agricoli con qualifica di imprenditori agricoli o coltivatori diretti. Non è prevista esenzione dal versamento dell’acconto del 16 giugno per i proprietari d’immobili non considerati prime case. Occhio al calendario e alle sanzioni, dunque, ricordando che bisognerà versare il saldo entro il 16 dicembre 2016.