Il Ministero dei Trasporti ha modificato le regole per la richiesta del contrassegno invalidi stabilendo che il rilascio dello stesso non è necessariamente legato alla presenza di una patologia degli arti inferiori. Nel parere n. 1567/2016, il Ministero dei Trasporti chiarisce la disposizione normativa contenuta nell’art. 381 del regolamento di attuazione al Codice della Strada. La norma infatti precisa che è il Comune a rilasciare l’autorizzazione per la circolazione dei veicoli ai soggetti con ridotte capacità di deambulazione. Con tale autorizzazione viene consegnato il contrassegno invalidi con il quale è altresì possibile parcheggiare nelle appositi spazi riservati.
Come spesso accade però, l’espressione ‘capacità di deambulazione impedita o ridotta’ utilizzata nella norma è molto generica e fino ad ora la si associava alle patologia che colpiscono gli arti inferiori. Il Ministero dei Trasporti, invece, ha chiarito il contenuto della disposizione dando ad essa un’interpretazione più estensiva.
Contrassegno Invalidi: a chi e come viene rilasciato?
In aggiunta a nuovi benefici economici destinati ai disabili, vi è inoltre il suddetto contrassegno che può essere rilasciato a tutte le persone con invalidità anche agli arti superiori, ai disabili psichici ed in generale a chi è affetto da patologia che impedisce loro di muoversi in modo autonomo. È compito dell’ASL competente territorialmente a stabilire se tali condizioni sussistono o meno.
Inoltre, il regolamento di attuazione al Codice della Strada precisa che è possibile rilasciarlo anche a chi è affetto da invalidità motoria per un breve periodo, ad esempio a causa di un infortunio: in tal caso viene rilasciato un contrassegno temporaneo.
Contrassegno Invalidi: procedura per ottenerlo
Il disabile che intende ottenere tale contrassegno ha l’onere di rivolgersi all’ufficio medico legale dell’ASL e farsi rilasciare una certificazione medica che attesti la ridotta capacità motoria.
In seguito, è necessario presentare una istanza al Comune di residenza allegando la certificazione medica. L’autorizzazione ricevuta sarà valida per 5 anni (fatta eccezione per i contrassegni temporanei). Il rinnovo dell’autorizzazione segue la stessa procedura. Il contrassegno è valido in tutti i Paesi Europei.